domenica 22 novembre 2009
L'impunità eterna per Silvio Berlusconi e l'archiviazione immediata per Romano Prodi
martedì 17 novembre 2009
Pierferdy Casini, l'avv. Ghedini e il “Grande Bluff”
giovedì 12 novembre 2009
Dove era arrivato Luigi de Magistris nell'agosto 2008, dove è arrivata la Procura di Catanzaro a novembre 2009
giovedì 5 novembre 2009
Magistrati giacobini: a Matera è iniziato il Termidoro
lunedì 2 novembre 2009
L'indipendenza del magistrato
mercoledì 21 ottobre 2009
CSM e la tutela del Dr. Mesiano: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt’e due in una buca?»
sabato 17 ottobre 2009
Gli uomini di buona volontà e la Corte Costituzionale
domenica 11 ottobre 2009
Napolitano ed il relativismo istituzionale: come ai "bei tempi" di Alexander Dubček
martedì 6 ottobre 2009
Ghedini e l'applicazione personalizzata delle Leggi
p.s. Mi chiamo Piccenna Nicola, cosa prevedono per me le norme applicative della Legge?
domenica 4 ottobre 2009
"ce faranno un ber discorso su la Pace e sul Lavoro pe’ quer popolo cojone..."
E riuniti fra de loro senza l’ombra d’un rimorso, ce faranno un ber discorso su la Pace e sul Lavoro pe’ quer popolo cojone risparmiato dar cannone!
venerdì 2 ottobre 2009
Napolitano, Nuzzi, de Magistris e la posta in gioco
Luigi de Magistris: "una lettera che non avrei mai voluto scrivere"
giovedì 1 ottobre 2009
Cari colleghi, dove eravate?
martedì 29 settembre 2009
Napolitano in Basilicata stringerà la mano delle massime autorità: molti sono indagati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari
domenica 27 settembre 2009
Nuzzi, Verasani, Apicella, De Magistris: si è trattato di EPURAZIONE?
mercoledì 23 settembre 2009
Non manca la libertà di stampa, mancano gli uomini liberi (giornalisti e non)
lunedì 21 settembre 2009
Nicola Mancino, l'obbligo dell'azione penale per lui non esiste!
sabato 19 settembre 2009
lunedì 14 settembre 2009
Per capire quello che sta succedendo bisogna sapere che...
Giovedì 16 luglio 1992. Un confidente dei carabinieri di Milano rivela che si sta preparando un attentato ad Antonio Di Pietro e a Paolo Borsellino. La fonte è ritenuta altamente attendibile ed il raggruppamento ROS di Milano invia un rapporto alla Procura di Milano ed a quella di Palermo. L’informativa è inviata per posta ordinaria ed arriverà a Palermo dopo la strage di Via D’Amelio. In seguito a questa notizia viene pesantemente rafforzata la scorta a Di Pietro ed alla sua famiglia, il PM milanese non dorme neppure a casa sua. Il maresciallo Cava del ROS di Milano tenta anche di mettersi in contatto diretto con la Procura palermitana ma senza risultato. Borsellino interroga Gaspare Mutolo. È l’ultimo interrogatorio, dura parecchie ore. Il pentito accetta di verbalizzare le accuse su Contrada e Signorino. Ma oggi non si fa in tempo, se ne riparlerà lunedì prossimo. È tardi. Borsellino chiude il verbale senza neppure una parola, sempre più incupito. Saluta Mutolo ed è l’ultima volta che lo vede.
Venerdì 17 luglio 1992. In mattinata Paolo Borsellino incontra a Roma il capo della polizia Vincenzo Parisi per rivolgergli una richiesta particolare: il rafforzamento della propria scorta. La richiesta è stata formulata da dieci agenti del nucleo scorte di Palermo che si rendono conto che il magistrato è in immediato pericolo di vita e le misure per proteggerlo sono insufficienti. Gli agenti chiedono a Parisi solo di essere armati e di avere il via all’operazione. Dopo il colloquio con Parisi il sistema con cui viene organizzata la scorta di Borsellino resta immutato. Di ritorno da Punta Raisi, Borsellino fa un salto in procura per mettere i verbali in cassaforte, fare qualche telefonata e salutare i colleghi. Li abbraccia anche, uno per uno. «Loro si meravigliano – racconta Rita Borsellino – perché è una cosa che Paolo non ha mai fatto. Almeno tre o quattro di loro, e tra questi Ignazio De Francisci e Vittorio Teresi, affermano di essere rimasti sconvolti da quell’episodio: “Paolo, ma che stai facendo?” E lui, al solito scherzando: “E perché vi stupite? Non vi posso salutare?”» Dalla procura, Borsellino torna a casa in auto. A guidare la Croma c’è una carabiniere della Dia. Il magistrato tira fuori dalla tasca il suo cellulare, compone un primo numero, poi un secondo e parla concitatamente. Il carabiniere che lo ascolta riferisce che era “stravolto”. Riesce a captare solo qualche parola: “Adesso noi abbiamo finito, adesso la palla passa a voi”. I due cellulari chiamati dal magistrato sono intestati al comune di Nicosia ed alla procura di Firenze. “Mi pare che poi si accertò – dirà Gioacchino Genchi, consulente informatico delle procure – che uno fosse il dottor Vigna e l’altro il dottor Tinebra, in quanto il cellulare era allora a lui in uso”. Borsellino arriva in famiglia nel tardo pomeriggio, teso, nervoso. A casa, però, trova spazio per un momento di ottimismo. Dice a Manfredi: “Sento che il cerchio attorno a Riina sta per chiudersi, stavolta lo prendiamo”. Non fa il nome di Mutolo, non può farlo, ma confida a suo figlio che c’è un nuovo pentito, uno che sa tante cose, che ha fatto rivelazioni su uomini d’onore vicini a Riina. Ma c’è di più, anche se quel di più Manfredi lo verrà a sapere solo dopo: il giorno precedente, Mutolo ha promesso di verbalizzare le accuse su Contrada e Signorino. Ecco perché Borsellino è così nervoso. Ad un tratto propone ad Agnese: “Andiamo a Villagrazia, ho bisogno di un po’ d’aria, ma senza scorta, da soli”. Agnese è stupita. “Da soli, Paolo, cosa c’è? È successo qualcosa?” “Andiamo”, ordina. La moglie lo conosce, lo segue. In macchina, in silenzio, mentre cala la sera, Agnese lo guarda, capisce che è tormentato da mille angosce, mille dubbi. Riesce a fargli ammettere che qualcosa è successo: Mutolo ha parlato, ha detto cose gravissime, ha accusato personaggi al di sopra di ogni sospetto. Paolo è sconvolto, confida ad Agnese che alla fine dell’interrogatorio era così traumatizzato da avere addirittura vomitato.
Sabato 18 luglio 1992. Paolo Borsellino lavora in procura la mattina in procura e nel pomeriggio si reca a far visita alla madre in via D’Amelio, per assisterla durante la visita del cardiologo Pietro Di Pasquale, che aveva promesso un consulto domiciliare.
Tuttavia il cardiologo non può recarsi all’appuntamento per un problema all’auto e si mette d’accordo con Borsellino per una visita alla madre nel suo studio il giorno successivo. Prima di rincasare Borsellino si ferma all’hotel Astoria Palace, in via Montepellegrino.Lì incontra David Monti, il Pm di Aosta in vacanza in città che gli ha telefonato per incontrarlo e salutarlo. Monti è il magistrato che condurrà a metà degli anni novanta l’inchiesta Phoney Money, su un giro di miliardi riciclati nel quale sono coinvolti faccendieri italiani in rapporti molto stretti con i servizi segreti americani. Tornando a casa, quella sera, Borsellino saluta il suo portiere, don Ciccio, lo abbraccia e lo bacia. Anche in questo caso sono effusioni insolite, atipiche, mai manifestate prima. Il portinaio del palazzone di via Cilea le riferirà, commosso, ai familiari del giudice, nei giorni successivi alla strage.
Domenica 19 luglio 1992. Alle 5 di mattina Borsellino riceve una telefonata dall’altra parte del mondo, sono Fiammetta e l’amico Alfio Lo Presti che gli telefonano per sentire come sta e per parlare con lui. Dopo la telefonata Borsellino scrive una lettera ad una professoressa di Padova che lo aveva invitato per un dibattito. Quell’invito non è mai arrivato a Borsellino, e la docente protesta: essere un giudice famoso e stracarico di lavoro non deve far dimenticare le buone maniere. C’è anche un questionario con dieci domande: Come e perché è diventato Giudice? Cosa sono la Dia e la Dna? Quali le differenze tra mafia, camorra, ‘ndrangheta e sacra corona unita? Quali i rapporti tra la mafia italiana e statunitense? Borsellino, con una pazienza davvero infinita, risponde con una lunga lettera alla professoressa risentita, una lettera che oggi sembra quasi un testamento spirituale. Alle 7.00, squilla nuovamente il telefono. A quell’ora, è una chiamata insolita. Agnese si preoccupa, si alza dal letto, raggiunge lo studio, ascolta. La conversazione dura pochi minuti. Agnese sente Paolo replicare infuriato: “No, la partita è aperta”. Poi il rumore della cornetta sbattuta sul telefono. “Che succede?” Borsellino alza gli occhi, si accorge di averla svegliata, ma è troppo arrabbiato persino per scusarsi: “Lo sai chi era? Quel... Era Giammanco” Poi, congestionato per la rabbia, le racconta che il procuratore l’ha chiamato dicendogli che per tutta la notte non ha chiuso occhio, al pensiero di quella delega sulle indagini di mafia a Palermo, al pensiero delle polemiche sugli interrogatori di Mutolo. I tempi sono maturi, gli annuncia Giammanco, perché finalmente questa delega gli venga conferita. Il capo la firmerà domani mattina, in ufficio, e gliela conferirà prima della sua partenza per la Germania. Si, ma perché lo chiama di domenica? A quell’ora? “Ma perché tanta fretta?” chiede Agnese. Quella delega la aspetta da mesi. Eppure Borsellino, piuttosto che contento è turbato, arrabbiato. Passeggia, si agita, fa su e giù per il corridoio di casa. Riferisce alla moglie: “Lo sai che mi ha detto? Così la partita è chiusa”. “La partita? E tu?” Borsellino alza ancora la voce: “E io? Non l’hai sentito? Gli ho urlato: la partita è aperta”. Altro che chiusa, sono comportamenti di cui Giammanco dovrà rendere conto al momento e nella sede più opportuna, spiega Borsellino alla moglie. Poi si accorge che nello studio è arrivata pure Lucia. “Oh Lucia, pure tu ti sei svegliata? Mi dispiace... Senti, gioia, vuoi venire con noi a Villagrazia? Magari riuscirò a vederti un po’ abbronzata”. Borsellino ora sorride, programma all’istante la giornata: subito a Villagrazia a prendere il sole, poi insieme a Lucia a prendere la nonna per portarla dal cardiologo, infine ritorno a casa: la ragazza a studiare, lui a lavorare. Ma Lucia è irremovibile. “Non posso, mi dispiace, lo sai che domani ho un esame”. Neanche Manfredi, quella domenica, accetta di accompagnare papà al mare, nel villino estivo, in un orario così mattiniero. “La sera prima – ricorda il ragazzo – avevo fatto tardi, volevo prendermela comoda, così gli dissi: vai avanti, papà, poi ti raggiungo”. Né Lucia né Manfredi lo accompagnano. Borsellino è un po’ seccato, ma non cambia i suoi programmi. Agnese esce di casa per prima, quella mattina, si avvia a Villagrazia con un cugino, il marito la raggiungerà verso le dieci. Quando più tardi anche Manfredi arriva a Villagrazia, sono già le undici, ed il ragazzo trova davanti al villino gli agenti della scorta. Lo informano: “Suo padre è uscito in barca, con l’amico Vincenzo Barone, è andato a fare un bagno al largo”. Dopo il bagno, con il motoscafo i due amici vanno a Marina Longa, si intrufolano in un condominio privato in cui si entra dal mare. Lì c’è un ristorante dove Agnese è andata a comprare del pesce, con un’amica. Il giudice spera di incontrarla per tornare in barca, insieme a lei. Ma non la vede. La moglie, infatti, è appena rincasata a piedi. Quando torna a casa, Borsellino si affretta verso il villino di Pippo e Mirella Tricoli, vecchi amici di famiglia, per pranzare con loro. C’è un vassoio di panelle e crocchette, il pesce, i dolci. Il pranzo è disteso, sereno. Eppure Pippo Tricoli, testimonierà che quel giorno, senza farsi sentire dai familiari, Borsellino, preoccupatissimo, gli confida i suoi timori: “È arrivato il tritolo per me”. È l’ultimo segnale di allarme lanciato da un uomo ormai consapevole di essere rimasto solo. All’improvviso squilla il cellulare: è Antonio Manganelli, dirigente del servizio centrale operativo della polizia. Gli comunica i dettagli sulla partenza per la Germania, e Borsellino tira subito fuori l’agenda rossa, per annotare gli spostamenti previsti. Quando il pranzo si conclude Borsellino si sposta davanti alla tv per seguire la sua antica passione, il ciclismo. Quel giorno c’è un’altra tappa del tour de France. Poi saluta gli amici, per un piccolo riposo pomeridiano. “Vado a dormire un po’ ”, dice, e torna al suo villino, da solo. Si distende sul letto, ma non chiude occhio. Agnese troverà sul comodino il posacenere pieno di cicche di sigarette. Ne ha fumate cinque in poco più di un’ora. Quando Borsellino torna in giardino, Lacoste azzurra, jeans, mocassini leggeri Tod’s, regalo di Lucia, sono le 16.30. Ha con sé la borsa portadocumenti dove ha lasciato scivolare le sue carte, l’inseparabile pacchetto di Dunhill, il costume, ancora un poco umido. E dove ha riposto la sua agenda rossa, fresca degli ultimi appunti della giornata. Passa dal villino degli amici, affianco al suo, saluta tutti, abbraccia e bacia Pippo Tricoli, con uno slancio inusuale, che lascia stupito l’amico, poi Manfredi e Vincenzo Barone lo accompagnano allo slargo davanti al cancello, dove sostano le auto blindate. “Ciao a tutti” si congeda. “Vado a prendere mia madre, devo portarla dal dottore”. Apre lo sportello posteriore della Croma blindata, e lì posa la sua borsa. Un ultimo saluto. L’auto parte sgommando verso l’autostrada che conduce a Palermo. Comincia il viaggio, l’ultimo viaggio di Paolo Borsellino. Ore 16.58 e 20 secondi: una carica esplosiva di circa 100 Kg di tritolo brilla all’interno di una FIAT 126 parcheggiata in via D’Amelio in prossimità dell’ingresso della casa dove abita la madre del Magistrato. Vengono uccisi Paolo Borsellino e gli agenti Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Eddie Walter Cosina. Resta ferito l’ultimo agente della scorta, Antonio Vullo, che si salva poiché era l’unico rimasto all’interno di una delle auto blindate.
venerdì 11 settembre 2009
TORERO CAMOMILLO: IL MATADOR CHI E'?
Lallara lallara lallara lalla la olè!
Già il toro è nell'arena,
però non c'è il torero
Cos'è questo mistero?
Chissà dove sarà!
Lo cercano dovunque,
la folla intanto grida
che vuole la corrida,
che vuole il matador.
Rit:
Il matador chi è?
Torero Camomillo,
il matador tranquillo,
che dorme appena può.
Torero Camomillo
se il toro ti è vicino
tu schiacci un pisolino
e non ci pensi più.
Lallara lallara lallara lalla la olè!
Ed ecco finalmente
che scende nell'arena
non sembra darsi pena,
va con tranquillità.
Avanza lemme lemme,
si piega sui ginocchi
e si stropiccia gli occhi
il grande matador.
Rit:
Il matador chi è?
Torero Camomillo,
il matador tranquillo,
che dorme appena può.
Torero Camomillo
se il toro ti è vicino
tu schiacci un pisolino
e non ci pensi più.
Lallara lallara lallara lalla la olè!
La folla va in delirio,
vedendo quel torero
accarezza il toro
e poi ci dorme su.
E' buono e sottomesso,
quel toro grande e grosso
che fa da materasso
al grande matador.
Rit:
Il matador chi è?
Torero Camomillo,
il matador tranquillo,
che dorme appena può.
Torero Camomillo
se il toro ti è vicino
tu schiacci un pisolino
e non ci pensi più.
venerdì 4 settembre 2009
Viva Jannelli, viva il TAR del Lazio, viva l'Italia
mercoledì 26 agosto 2009
Nuzzi, Verasani, Apicella: la Cassazione conferma le decisioni del CSM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f. -
dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione -
dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere -
dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
dott. LA TERZA Maura - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso r.g. n. 6634/2009 proposto da: V. D. e N.G., domiciliati in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. FIORE F.P., che li rappresenta e difende unitamente all’avv. A. De Caro, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrenti -
sul ricorso r.g. n. 6638/2009 proposto da: A.L., domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 28, presso l’avv. F.P. Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. F.S. Dambrosio, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
sul ricorso r.g. n. 6645/2009 proposto da: I. E., domiciliato in Roma, via Appennini 60, presso l’avv. C. Di Zenzo, rappresentato e difeso dall’avv. G. Iadecola, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
sul ricorso r.g. n. 6654/2009 proposto da: G. A., domiciliato in Roma, Via U. De Carolis 62, presso l’avv. G. Aricò, rappresentato e difeso dall’avv. S. Staiano, come da mandato in calce al ricorso; - ricorrente -
contro Ministero della Giustizia; - intimato -
contro Procuratore Generale della Corte di Cassazione; - intimato -
avverso l’ordinanza n. 11/2009 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 4 febbraio 2009; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi uditi i difensori Fiore, De Caro, D’Ambrosio, Iadecola e Staiano, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi; Udite le conclusioni del P.M., Dr. NARDI Vittorio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di A., V. e N.; l’accoglimento del primo, del secondo, del sesto e del settimo motivo del ricorso di I. e del primo motivo del ricorso di G., con la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dei loro restanti motivi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’ordinanza impugnata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura di A.L., procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di V.D. e N.G., sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; il trasferimento cautelare e provvisorio dall’attuale sede e dalla funzione requirente di I.E., procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di G.A., sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro. Ha rigettato invece la richiesta di trasferimento cautelare e provvisorio di D.L. D., sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, e di C.S., applicato allo stesso ufficio.
Le misure cautelari sono state disposte nell’ambito dei procedimenti disciplinari promossi dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e dal Ministro della giustizia nei confronti dei suddetti magistrati, incolpati di gravi violazioni dei doveri professionali nell’esercizio delle proprie funzioni.
In particolare si contesta ai magistrati della Procura della Repubblica di Salerno ( A., V. e N.) di avere disposto perquisizione anche personale e sequestro di atti giudiziari nei confronti dei magistrati di Catanzaro, sottoposti a procedimento penale, con un provvedimento immotivato, privo dei presupposti prescritti dalla legge e abnormemente riproduttivo in oltre 1.400 pagine di atti del procedimento anche coperti da segreto. Ai magistrati della Procura Generale di Catanzaro ( I. e G.) si contesta di avere reagito a tale abnorme iniziativa con un reciproco provvedimento di sequestro preventivo avente per oggetto i medesimi atti giudiziari, allo scopo di impedirne il sequestro in originale anzichè in copia, senza considerare che risultavano essi stessi indagati e danneggiati dai reati ipotizzati a carico dei magistrati campani, per di più almeno in parte estranei alla propria competenza territoriale.
Ricorrono per cassazione gli incolpati.
A.L. propone tredici motivi d’impugnazione; V. D. e N.G. quindici motivi; I.E. nove motivi; G.A. sette motivi. Hanno depositato memorie I., A., V. e N.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione, posto che il rinvio alle norme del codice di procedura penale è limitato alle forme e ai termini delle impugnazioni, mentre per il giudizio di cassazione si applica la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20844, m. 599800, Cass., sez. un., 31 luglio 2007, n. 16873, m. 598261).
2. Sono tredici, come s’è detto, i motivi d’impugnazione proposti da A.L.; e quindici i motivi d’impugnazione proposti da V.D. e N.G.. I motivi dedotti a sostegno dei due ricorsi sono tuttavia in gran parte comuni.
Nell’illustrare i motivi del ricorso di A.L., si darà pertanto conto anche dei comuni motivi di V.D. e N.G., i cui rimanenti motivi di impugnazione saranno esaminati successivamente.
2.1.1- Con il primo motivo A.L. deduce violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 C.E.D.U. e degli artt. 24 e 111 Cost., eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare, in quanto emessa da giudice incompatibile, vanamente ricusato prima della decisione.
Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato tradisce assenza di serenità di giudizio, laddove stigmatizza una scelta difensiva del ricorrente, quella di allontanarsi dall’aula di udienza.
Censura anche l’ordinanza che ha disatteso la ricusazione, impugnata pure autonomamente.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il primo motivo del loro ricorso.
I motivi sono tutti infondati.
In realtà, secondo la giurisprudenza civile di questa corte, l’ordinanza di rigetto della richiesta di ricusazione di un magistrato non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma l’incompatibilità così ritualmente già denunciata può essere fatta valere nel corso del giudizio quale motivo di nullità degli atti del procedimento e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile (Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 1763 6, m. 568339).
A questa giurisprudenza occorre fare riferimento nel giudizio disciplinare, perchè il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, che richiama la disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni nel merito. Sicchè, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sono inoppugnabili le ordinanze di rigetto delle richieste di ricusazione. Ma ciò non esclude che 8 l’incompatibilità del giudice possa essere fatta valere con l’impugnazione della decisione sul merito.
Vanno interpretati restrittivamente infatti i richiami al codice di procedura penale contenuti sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine) sia nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4 (per la discussione dibattimentale) perchè, se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina processuale penale all’intero procedimento disciplinare, non avrebbe limitato il richiamo a specifiche attività, come le indagini e la discussione dibattimentale. Ne consegue che deve escludersi l’estensibilità di tali richiami anche al libro primo del codice di procedura penale, cui appartengono l’art. 36 e segg., che disciplinano l’incompatibilità del giudice, l’astensione, la ricusazione e il regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti. E per tutte le attività che non risultino disciplinate espressamente o per specifico rinvio al codice di procedura penale, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile (Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 10995, m. 588764, analogamente per il disciplinare forense).
Si deve pertanto accertare in questo giudizio di impugnazione se sussistono le incompatibilità denunciate dai ricorrenti.
Manifestamente infondata è tuttavia la dedotta incompatibilità per mancanza di serenità del giudice disciplinare, in ragione della valutazione espressa sull’allontanamento degli incolpati dall’udienza. Si tratta infatti di valutazione pertinente all’oggetto del giudizio, che non può determinare un’incompatibilità sopravvenuta del giudice.
Quanto alle dichiarazioni di ricusazione, esse sono inammissibili perchè riferite non a singoli giudici, ma all’intera Sezione disciplinare del C.S.M., inclusi i suoi componenti supplenti. Infatti è indiscussa in giurisprudenza l’inammissibilità della ricusazione proposta, ad esempio, nei confronti di un’intera sezione della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. 6^, 31 gennaio 1996, Ferretti, m.
204650, Cass. pen., sez. 1^, 11 dicembre 2008, Bucciarelli, m.
241995).
2.1.2- Con il secondo motivo A.L. lamenta che non gli sia stata consentita la nomina di un secondo difensore nel procedimento cautelare e deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 comma 2, artt. 24 e 111 Cost., art. 96 c.p.c. e art. 178 c.p.c., lett. c), nullità dell’ordinanza cautelare e del relativo procedimento incidentale, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che il rinvio del D.Lgs. n. 109 del 2006 al codice di procedura penale, sia per le indagini preliminari (art. 16, comma 2) sia per il dibattimento (art. 18 comma 4), impone l’applicazione dell’art. 96 c.p.p., con la possibilità di nomina di due difensori da parte dell’incolpato, anche nel procedimento di applicazione delle misure cautelari disciplinato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2.
Censura di illogicità il rigetto dell’eccezione già formulata nella fase preliminare del procedimento incidentale.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quarto motivo del loro ricorso.
I motivi sono infondati.
Considerato che il rinvio al codice di procedura penale non è generalizzato, risulta infatti determinante l’interpretazione letterale del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 15 e 22, laddove ammettono la nomina a difensore di “altro magistrato” o di “un avvocato”; a maggior ragione se tali norme vengono confrontate con l’art. 96 c.p.p., comma 1, che riconosce all’imputato il “diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”. Nè ha alcuna rilevanza al riguardo la sentenza costituzionale n. 87 del 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 34, comma 2 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 10, comma 9 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.
2.1.3- Con il terzo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. b), eccependo la nullità dell’ordinanza cautelare e della decisione di riunire i distinti procedimenti cautelari promossi dal Procuratore generale e dal Ministro della giustizia nei confronti suoi e di tutti gli altri incolpati.
Sostiene che la domanda cautelare del ministro non fu proposta alla Sezione disciplinare, bensì al Consiglio superiore della magistratura, con una comunicazione riconducibile all’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro. Sicchè la misura cautelare della sospensione applicata al ricorrente, in quanto più grave di quella richiesta dal Procuratore generale, risulta illegittimamente adottata d’ufficio, senza la necessaria iniziativa di parte.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il quinto motivo del loro ricorso, atteso che il Procuratore generale non aveva richiesto l’applicazione della misura cautelare nei loro confronti, richiesta solo dal ministro.
I motivi sono manifestamente infondati. La Sezione disciplinare è infatti un’articolazione interna del Consiglio superiore della magistratura, anche se svolge autonome funzioni giurisdizionali. E l’informativa imposta dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, per il caso di esercizio dell’azione disciplinare da parte del ministro ha evidentemente un contenuto ben diverso dalla richiesta di una misura cautelare. L’informativa su un’iniziativa disciplinare è necessariamente diretta al Consiglio superiore nel suo insieme; la richiesta di una misura cautelare non può che essere diretta alla Sezione disciplinare.
Sicchè, essendo rilevante il contenuto dell’atto e non la sua intestazione, deve concludersi che le misure applicate nei confronti dei ricorrenti furono legittimamente deliberate dalla competente Sezione disciplinare, su richiesta ritualmente indirizzata dal ministro al Consiglio superiore della magistratura.
2.1.4- Con il quarto motivo A.L. deduce violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, vizi di motivazione e nullità dell’ordinanza cautelare. Sostiene che i procedimenti cautelari promossi dal ministro e dal procuratore generale fanno riferimento a incolpazioni non omogenee, sicchè la riunione ha reso indeterminabile il riferimento della motivazione dell’ordinanza cautelare a ciascuno degli addebiti.
Il motivo è manifestamente infondato. Benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, le domande cautelari del ministro e del procuratore generale avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi. E contrariamente a quanto il ricorrente deduce, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.
2.1.5- Con il quinto motivo A.L. deduce violazione degli artt. 63, 350 e 191 c.p.p., eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli incolpati fuori e prima dell’avvio del procedimento disciplinare, allorchè furono sentiti senza l’assistenza di un difensore dalla prima commissione referente del C.S.M. nell’ambito del procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il sesto motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili.
In realtà l’attività svolta dalla prima commissione referente del C.S.M. nel procedimento amministrativo di trasferimento d’ufficio può essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., che estende la disciplina del codice agli atti della pubblica amministrazione già destinati all’accertamento di fatti rilevanti nel procedimento penale. E’ vero quindi che, come sostengono i ricorrenti, alle audizioni svolte nel corso di tale attività ispettiva è applicabile anche l’art. 63 c.p.p., che impone l’avvertimento al dichiarante sulla possibilità di indagini nei suoi confronti e la nomina di un difensore.
Tuttavia nel caso in esame i fatti posti a base della decisione impugnata non sono controversi. E i ricorrenti neppure indicano quali informazioni i giudici disciplinari abbiano tratto esclusivamente dalle dichiarazione di cui eccepiscono l’inutilizzabilità.
Sicchè i motivi sono inammissibili per genericità.
2.1.6- Con il sesto motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, ed eccepisce la nullità delle dichiarazioni degli incolpati acquisite dalla prima commissione referente del C.S.M., in quanto atti di indagine non preceduti dal prescritto avviso all’incolpato e al difensore.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il settimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono infondati per le ragioni già esposte a proposito del quinto motivo di A.L..
Infatti l’art. 220 disp. att. c.p.p., estende l’applicazione delle garanzie previste per il processo penale anche ad attività amministrative, che in quanto tali non siano state precedute dall’avviso di procedimento. Analogamente le garanzie del procedimento disciplinare si estendono all’attività ispettiva della prima commissione referente del C.S.M., che di per sè non richiedono ovviamente il previo avviso di un procedimento disciplinare non ancora avviato.
2.1.7- Con il settimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che si sia illogicamente attribuita un’occulta funzione preventiva a provvedimenti di perquisizione e sequestro adottati dalla Procura della Repubblica di Salerno in funzione dichiaratamente probatoria.
Rileva che il tribunale del riesame ha confermato i provvedimenti di sequestro e che l’acquisibilità in originale dei documenti sequestrati non è mai stata posta in dubbio, sicchè la presunta finalità preventiva non può desumersi dal fatto che non fu disposta l’estrazione di copia dei documenti. E aggiunge che il prospettato abnorme processo di Salerno ai processi ancora in corso a Catanzaro era inevitabile, perchè la denuncia di abusiva conduzione del processo di Catanzaro abilitava il magistrato competente di Salerno a indagare sui magistrati di Catanzaro.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il nono motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propongono censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti e del significato dei comportamenti degli incolpati.
I giudici del merito hanno infatti ritenuto che per il contesto in cui furono adottati (sostanziale accordo tra le due procure sull’estrazione delle copie), per l’abnorme riproduzione integrale di atti e documenti anche privi di rilevanza e per l’acquisizione degli atti processuali anche in originale, i controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro fossero in realtà destinati a prevenire la consumazione di reati nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati calabresi. E questa interpretazione dei fatti è incensurabile nel giudizio di legittimità.
Del resto, come risulta dall’ordinanza impugnata, la richiesta degli atti era stata inizialmente formulata in relazione all’ipotesi che il solo Avvocato generale di Catanzaro, F.D., avesse commesso un reato, disponendo l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Di fronte alle resistenze opposte dalla Procura generale di Catanzaro alla richiesta degli atti, l’ipotesi di reato fu estesa a tutti i magistrati inquirenti coinvolti in quella indagine calabrese. E secondo il plausibile convincimento dei giudici del merito, i provvedimenti controversi sono evidentemente destinati non solo a ricercare la prova di quel complotto, mediante perquisizioni pure personali dei magistrati, ma anche a sottrarre loro l’inchiesta. Lo scopo degli incolpati era quindi quello di impedire che fosse portato a compimento, come si legge nell’ordinanza impugnata, l’ipotizzato “illecito disegno criminoso volto, per un verso, a favorire, mediante la deviazione del regolare corso dei procedimenti penali, le persone sottoposte ad indagini nei procedimenti (OMISSIS) e, per altro verso, a delegittimare ed intimidire persone informate dei fatti e consulenti tecnici che, nell’ambito di quelle inchieste, avevano disvelato rilevanti elementi conoscitivi ai fini dell’accertamento dei reati”.
Del resto nessun fatto deducono i ricorrenti in questa sede, che sia rivelatore dell’effettivo avvio di un’attività illecita. Nè ha alcuna rilevanza che il provvedimento di sequestro sia stato confermato in sede di riesame.
Secondo la giurisprudenza penale, infatti, presupposto del sequestro probatorio è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato. Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell’oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve pertanto riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l’esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito. E al giudice del riesame compete verificare che non sia pretestuosa l’ipotesi di reato esibita a giustificazione del provvedimento di sequestro, non compete certo verificare la fondatezza dell’accusa (Cass., sez. 6^, 9 gennaio 2009, Delogu, m.
242913, Cass., sez. 5^, 1 luglio 2002, Caroprese, m. 222395, Cass., sez. 5^, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777).
Sicchè questa giurisprudenza conferma vieppiù l’abnormità di un provvedimento di perquisizione e sequestro corredato a mò di motivazione di oltre mille pagine di atti processuali.
2.1.8- Con l’ottavo motivo A.L. deduce violazione degli art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g), l), m), ff), d), in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2.
Sostiene che la qualificazione di illiceità disciplinare dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro contrasta con il principio dettato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, laddove si esclude che diano luogo a responsabilità disciplinare “l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto”. Aggiunge che nessuna delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare richiamate nell’ordinanza corrisponde ai fatti accertati, perchè l’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro non integra “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti” di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d), nè “la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” di cui alla lett. g), nè l’adozione di provvedimenti “nei casi non consentiti dalla legge”, di cui alla lett. m), ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui alla lettera ff). Mentre non può essere considerato immotivato, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. 1), un provvedimento di oltre mille pagine.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il decimo motivo del loro ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..
In realtà i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove, che del resto non sono mai state discusse.
Hanno censurato invece l’illegittima interferenza nell’ambito di un altro ufficio giudiziario tramite un provvedimento giudiziario abnorme; la grave negligenza e la mancanza di ponderazione di effetti “estranei alle logiche ed alle finalità della giurisdizione (e cioè il blocco della giurisdizione stessa)”; un “comportamento del tutto arbitrario nella tecnica redazionale” dei provvedimenti controversi.
2.1.9- Con il nono motivo A.L. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui considera solo apparente la motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, in quanto redatta quasi esclusivamente con la tecnica della riproduzione integrale dei verbali delle indagini.
Sostiene che tale assunto contraddice quanto nella stessa ordinanza si afferma circa la consistenza dei provvedimenti discussi (ben 1.418 pagine) e la natura motivazionale sia dei lunghissimi capi di imputazione sia del dispositivo; tanto più se si consideri che nella stessa ordinanza viene riconosciuta la destinazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ad accertare una deviazione nella conduzione delle indagini da parte dei magistrati di Catanzaro impegnati nei procedimenti (OMISSIS). Del resto i giudici disciplinari neppure considerano il fatto che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro in ragione del rapporto di pertinenza tra i documenti sequestrati e i delitti ipotizzati.
Quanto alla presunta sproporzione del sequestro degli originali rispetto alle effettive finalità investigative, la stessa Sezione disciplinare omette di considerare che il provvedimento di sequestro era stato preceduto da reiterate quanto vane richieste di copia degli atti dei procedimenti (OMISSIS), rivolte alla Procura generale di Catanzaro; e che il pur solo parziale rifiuto opposto era stato giustificato con un richiamo all’art. 117 c.p.p., chiaramente inapplicabile nel caso in cui sia ipotizzata una condotta criminosa dei magistrati appartenenti all’ufficio cui pervenga la richiesta di documenti. Nè è plausibile la ritenuta destinazione preventiva, anzichè probatoria, del sequestro, contraddetta dal riconoscimento da parte degli stessi giudici disciplinari della destinazione del sequestro ad accertare ipotesi di reato formulate a carico dei magistrati calabresi.
Contraddittorio è infine l’addebito di gratuiti riferimenti denigratori nei confronti di numerosi magistrati non indagati e di gratuite critiche al provvedimento di archiviazione relativo all’ex ministro M., che sarebbero stati acriticamente recepiti dalle dichiarazioni del denunciaste D.M.. Si tratta infatti di affermazioni incompatibili con il presunto difetto di motivazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro, articolati in realtà in due parti: l’una illustrativa delle ragioni e delle finalità dei provvedimenti; l’altra riproduttiva delle acquisizioni processuali giustificative delle indagini. I presunti riferimenti denigratori sono contenuti negli atti processuali riprodotti, non nell’illustrazione delle ragioni dei provvedimenti.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con l’undicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati, per le ragioni già esposte a proposito del settimo motivo di A.L..
In realtà la motivazione non è solo una successione di segni grafici, ma è il discorso giustificativo di una decisione che pretende perciò di essere razionale. Non rileva dunque il numero delle pagine di motivazione, in particolare quando si tratta della mera riproduzione di atti processuali, bensì l’effettiva funzione argomentativa di quelle pagine rispetto al provvedimento che pretendono di giustificare. E nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che la congerie di dati affastellati nei provvedimenti controversi fosse effettivamente funzionale allo scopo di giustificarli. Nè a questa interpretazione dei provvedimenti controversi, qui incensurabile, i ricorrenti oppongono valide obiezioni, perchè l’affermazione che un provvedimento ha una motivazione lunghissima non contraddice affatto l’affermazione che quel lungo discorso non ha senso in funzione giustificativa.
D’altro canto la prospettata distinzione dei provvedimenti controversi in due parti, l’una propriamente motiva e l’altra riproduttiva di atti processuali, non è idonea a esimere i ricorrenti dalle proprie responsabilità.
Come s’è detto, invero, la parte propriamente motiva dei provvedimenti controversi, riprodotta anche nell’ordinanza impugnata, è stata plausibilmente intesa dai giudici del merito come rivelatrice della reale destinazione preventiva di quei provvedimenti. E comunque non risulta, in quanto neppure dedotto, che in tale parte motiva sia individuato un comportamento determinato, inquadrabile nel supposto disegno criminoso volto a favorire le persone sottoposte ad indagini, rispetto al quale sia argomentata la pertinenza di uno specifico atto tra quelli di cui si è disposto il sequestro.
Pretestuosa è poi la presa di distanza dei ricorrenti rispetto al contenuto degli atti processuali riprodotti nei provvedimenti controversi, posto che, come s’è detto, quella riproduzione, per di più integrale, non era affatto necessaria e neppure utile in un provvedimento che non presupponeva un accertamento dell’esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un fatto astrattamente configurabile come reato.
Allarmante è infine il rapporto che i ricorrenti ipotizzano tra gli artt. 11 e 117 c.p.p.. L’art. 11 c.p.p., prevede infatti la competenza per i procedimenti in cui i magistrati possano assumere veste di parti, come imputati, persone offese o danneggiati. L’art. 117 c.p.p., prevede invece che il Pubblico Ministero possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, salva la facoltà del destinatario della richiesta di rigettarla con decreto motivato.
L’art. 11 c.p.p., riguarda dunque la persona del magistrato interessato in un procedimento penale; l’art. 117 c.p.p., disciplina un rapporto tra uffici giudiziari. Ed è evidente che a decidere su una richiesta ex art. 117 c.p.p., non possa essere un magistrato personalmente interessato nel procedimento dal quale la richiesta proviene. Ma ciò non esclude che la richiesta di atti debba pur sempre essere formulata a norma dell’art. 117 c.p.p., non essendo prevista una richiesta di atti a norma dell’art. 11 c.p.p..
Come risulta dall’ordinanza impugnata, nel caso in esame la richiesta di atti fu inizialmente formulata nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di F.D., l’Avvocato generale di Catanzaro che aveva disposto l’avocazione dell’indagine (OMISSIS). Il procuratore generale I.E. e i suoi sostituti non erano all’epoca indagati; lo divennero quando, avvalendosi dei poteri loro riconosciuti dall’art. 117 c.p.p., comma 2, mossero le prime obiezioni all’integrale accoglimento della richiesta dei magistrati salernitani.
2.1.10- Con il decimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata circa la ritenuta mancanza di pertinenza degli argomenti esibiti a giustificazione dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro e la presunta mancanza di vaglio critico delle dichiarazioni rese dal denunciante D. M..
Lamenta che i giudici disciplinari abbiano omesso di giustificare il proprio assunto con riferimento all’effettiva consistenza delle imputazioni enunciate nei provvedimenti di perquisizione e sequestro e all’effettivo contenuto delle dichiarazioni del denunciante D. M., considerate solo per l’irrilevante dato del loro numero.
Censura altresì il riferimento a specifiche critiche mosse a magistrati estranei al procedimento, benchè per tali critiche manchino contestazioni nei generici capi di incolpazione.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il dodicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
Nell’ordinanza impugnata sono elencati molti riferimenti a persone estranee al procedimento contenute negli atti riprodotti nella motivazione dei provvedimenti controversi. I ricorrenti sostengono invece che quei riferimenti sono pertinenti; ma non spiegano le ragioni della dedotta pertinenza. La censura è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo i ricorrenti indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la loro richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Manifestamente infondata è poi la censura di difetto di contestazione, posto che non era necessaria, e nemmeno opportuna, l’elencazione nel capo di incolpazione di tutte le persone cui si fa indebito riferimento nei provvedimenti controversi.
2.1.11- Con l’undicesimo motivo A.L. deduce erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 2, comma 2, dell’art. 101 Cost..
Lamenta che impropriamente i giudici disciplinari abbiano valutato come comportamento scorretto un provvedimento giudiziario, mentre l’art. 2, comma 2 esclude la sindacabilità dell’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, salvo che in ipotesi tassative tra le quali non è inclusa quella dei “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”, prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d). Sicchè l’indefinito canone della correttezza deontologica, tendenzialmente incompatibile con il principio di tassatività dell’illecito disciplinare, è stato illegittimamente utilizzato per sindacare un’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.
Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N.G. con il tredicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati, perchè, come s’è detto a proposito dell’ottavo motivo di A.L., i giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove.
2.1.12- Con il dodicesimo motivo A.L. deduce vizi di motivazione della decisione impugnata con riferimento all’ipotizzato discredito provocato ai danni di una molteplicità di soggetti anche istituzionali dalla divulgazione mediatica dei controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro. L’affermazione contraddice infatti il riconoscimento che una discovery anticipata non implica automaticamente anche la divulgazione degli atti resi conoscibili agli indagati e ai loro difensori. Analoghe censure muovono alla decisione impugnata V.D. e N. G. con il quattordicesimo motivo del loro ricorso.
I motivi sono manifestamente infondati.
Nell’ordinanza impugnata è chiarito infatti a pag. 48 che, secondo i giudici disciplinari, “il problema deontologicamente rilevante, si ripete, non è connesso alla divulgazione di atti coperti da segreto o comunque da divieto di pubblicazione, ma è legato principalmente alla impertinenza ed alla assoluta irrilevanza, nel contesto delle perquisizioni e dei sequestri che i Dottori A., V. e N. hanno ritenuto di disporre, di una serie sterminata di dati sensibili, atti, documenti, dichiarazioni, notizie riservate, comportamenti di magistrati e di altre persone non indagate, del tutto estranei alle finalità del provvedimento giurisdizionale ed in questo inseriti in maniera scorretta e con grave ed inescusabile negligenza”.
Non sussiste pertanto la dedotta contraddittorietà della motivazione.
2.1.13- Con il tredicesimo motivo A.L. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 cpv. e art. 22, in relazione all’art. 292 c.p.p., lett. c), e vizio di motivazione in ordine al presupposto cautelare (periculum in mora) e alla proporzione e adeguatezza delle misure.
Lamenta che le valutazioni di gravità degli addebiti non siano argomentate con riferimento specifico a ciascuna delle incolpazioni e che si sia addebitata ai magistrati salernitani la paralisi dell’attività giudiziaria imputabile ai comportamenti sia omissivi (rifiuto di consegnare copia degli atti richiesti) sia attivi (contro sequestro) dei magistrati calabresi. E aggiunge che la misura della sospensione è inadeguata, posto che per età non potrà più avere funzioni direttive nè il suo comportamento è risultato incompatibile con le funzioni requirenti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità e incompatibilità con l’esercizio delle funzioni giudiziarie degli illeciti disciplinari addebitati a A.L.. D’altro canto, a fronte di una prognosi di “definitivo allontanamento dalle funzioni giudiziarie” (pag. 55 dell’ordinanza impugnata), risultano privi di pertinenza i rilievi sulle possibili future attività giudiziarie del ricorrente.
2.2.1- Con il secondo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, lamentando che la richiesta cautelare del procuratore generale, relativa al solo A.L., sia stata posta a fondamento anche della misura loro applicata, benchè a essi non notificata, con la conseguenza della nullità dell’udienza e della successiva ordinanza cautelare per violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, prevede che dell’inizio del procedimento disciplinare deve essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato, con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede invece che, quando vi sia stata richiesta di una misura cautelare, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni.
E’ evidente dunque che solo l’atto di esercizio dell’azione disciplinare va comunicato all’incolpato a fini di contestazione. La richiesta di misura cautelare, riferita ai fatti per i quali vi sia già stato esercizio dell’azione disciplinare, non va comunicata all’incolpato, che deve essere solo convocato dalla Sezione disciplinare per essere sentito al riguardo.
Nel caso in esame la procura generale, pur avendo già esercitato l’azione disciplinare anche nei confronti di V.D. e N.G., aveva richiesto la misura cautelare nei soli confronti di A.L.. E’ sopravvenuto poi l’esercizio dell’azione disciplinare anche da parte del ministro, che ha chiesto per gli stessi fatti una misura cautelare anche nei confronti di V.D. e N.G.. I procedimenti cautelari sono stati quindi riuniti: e V.D. e N.G. sono stati convocati dinanzi alla Sezione disciplinare per essere sentiti a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22.
Non v’è stata pertanto alcuna violazione del contraddittorio.
2.2.2- Con il terzo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22 e segg., artt. 291 e 178 c.p.c., vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, lamentando che, in presenza di una richiesta cautelare proveniente dal solo ministro, sia stata loro applicata d’ufficio una misura cautelare per addebiti contestati dal solo procuratore generale.
Si sostiene infatti che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, le incolpazioni contestate dal procuratore generale e dal ministro non sono sovrapponiteli.
Il motivo è manifestamente infondato.
Come s’è già chiarito a proposito del quarto motivo di A. L., le domande cautelari del ministro e del procuratore generale, benchè ovviamente articolate in termini e prospettive diverse, avevano per oggetto la medesima vicenda e capi d’incolpazione analoghi.
Non v’è dubbio in realtà che i fatti addebitati sono i medesimi anche se variamente qualificati. E contrariamente a quanto i ricorrenti deducono, l’ordinanza individua specificamente gli addebiti per i quali ha ritenuto applicabile la misura cautelare.
2.2.3- Con l’ottavo motivo del loro ricorso V.D. e N.G. deducono violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, lett. g) ed l), vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sostengono che la decisione impugnata è errata in relazione a entrambi i profili di censura che vengono contestati ai ricorrenti.
A) E’ errato, secondo i ricorrenti, innanzitutto l’addebito di avere emesso un provvedimento sorretto da una motivazione priva di adeguati riferimenti ai suoi presupposti legali ed eccedente le sue finalità, per l’abnorme lunghezza, per la riproduzione di numerosissime fonti informative senza alcun filtro valutativo, per l’indebita citazione di utenze telefoniche e dati personali estranei alle indagini. I controversi provvedimenti di perquisizione e sequestro sono infatti compatibili con le garanzie individuali imposte dalle norme sia convenzionali sia costituzionali. E il rilievo relativo alla motivazione è contraddittorio quando include contemporaneamente gli addebiti sia di lunghezza eccessiva sia di carenza della motivazione.
Del resto i giudici disciplinari non hanno considerato che il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la legittimità del sequestro. Mentre la contestazione di motivazione apparente nasconde in realtà un indebito sindacato su un provvedimento giurisdizionale, in contrasto con il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2 comma 2.
B) Errato secondo i ricorrenti è anche l’addebito di eccedenza dei provvedimenti controversi rispetto alle loro finalità e quindi tali da determinare una grave stasi dell’attività giudiziaria in corso a Catanzaro. L’affermata possibilità di ottenere i documenti senza disporre la perquisizione e il sequestro, infatti, non esclude di per sè la legittimità dei provvedimenti controversi. Ed è comunque contraddetta dall’effettivo svolgimento dei fatti, posto che i magistrati di Catanzaro rifiutarono reiteratamente di consegnare copia degli atti richiesti. Sicchè la decisione assunta in sede disciplinare finisce per proporsi come valutazione nel merito delle stesse imputazioni contestate ai magistrati di Catanzaro, accusati di favoreggiamento personale.
I giudici disciplinari non distinguono d’altronde tra il provvedimento di sequestro degli atti processuali e i provvedimenti di perquisizione e sequestro di altri documenti, senza chiarire peraltro quali di questi provvedimenti e per quali specifici aspetti siano da ritenere censurabili, ma anzi travisando il senso di un documento del 18 dicembre 2008, dal quale risulta che i magistrati di Catanzaro, non quelli di Salerno, avevano ipotizzato una revoca del proprio provvedimento di sequestro preventivo.
Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già espresse a proposito del settimo, dell’ottavo e del nono motivo del ricorso di A.L..
2.2.4- Con il quindicesimo motivo del loro ricorso, infine, V. D. e N.G. deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti cautelari della misura loro applicata.
Sostengono che il trasferimento cautelare d’ufficio presuppone un’incompatibilità funzionale, solo apoditticamente affermata dai giudici disciplinari, che hanno fatto riferimento a elementi privi di significato (come il clamore suscitato o i tempi del procedimento disciplinare) e hanno per di più e-spresso a questi fini un’erronea valutazione negativa del comportamento dei magistrati salernitani, allontanatisi dall’udienza solo per sottrarsi al confronto con i magistrati calabresi da essi indagati, non per sottrarsi al procedimento disciplinare cui erano sottoposti.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., perchè propone censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di gravità dei comportamenti censurati e di conseguente pregiudizio per la credibilità personale e istituzionale dei ricorrenti, tale da renderne improcrastinabile l’allontanamento dalla sede e dalle funzioni, anche per il clamore suscitato dalla vicenda.
La misura del trasferimento cautelare risulta pertanto giustificata in tutti i suoi presupposti, perchè secondo i giudici del merito: a) sussistono gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare; b) la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia;
c) v’è urgenza di provvedere.
3.1- Con il primo motivo del suo ricorso I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c).
Sostiene che contraddice il principio di tassatività dell’illecito disciplinare l’addebito di aver violato il dovere di astensione, posto che nel processo penale il pubblico ministero ha solo la facoltà, non il dovere, di astenersi. Il Pubblico Ministero che, omettendo di astenersi, persegua un fine personale è responsabile sul piano disciplinare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, solo se commetta un reato, come quello di abuso d’ufficio, che nel caso in esame neppure è stato ipotizzato. Lamenta che l’ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla giurisprudenza precedente il D.Lgs. n. 109 del 2006, che ha introdotto il principio di tipicità dell’illecito disciplinare.
Il motivo è infondato.
E’ vero infatti che l’art. 52 c.p.p., comma 1, prevede solo la facoltà del pubblico ministero di astenersi per gravi ragioni di convenienza; e che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c, sanziona come illecito disciplinare solo la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge. Sicchè, se non v’è obbligo d’astensione, non v’è neppure illecito. Tuttavia nel caso in esame viene in discussione ben più che la semplice facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza da un procedimento già in corso. Come è ben chiarito nell’ordinanza impugnata, I.E. e G.A. hanno aperto ex novo un procedimento a carico dei magistrati salernitani per “farsi ragione da sè”. Hanno piegato “la giurisdizione ad un interesse proprio in relazione ad un preteso torto subito”. Hanno compiuto un atto di ritorsione nei confronti di chi li aveva sottoposti a procedimento penale. Ed è evidente che il magistrato del pubblico ministero sottoposto a procedimento penale non può reagire sottoponendo a sua volta a procedimento penale il magistrato che indaga a suo carico.
E’ impossibile negare che sussista un obbligo di astensione in casi simili, considerato che l’art. 11 c.p.p., vi ricollega addirittura l’incompetenza dell’intero ufficio. E quest’obbligo è comunque imposto dalla legge penale (art. 323 c.p.), che rileva indipendentemente dall’effettiva formulabilità di un giudizio di colpevolezza penale nei confronti di chi la violi, presupposta invece dagli illeciti disciplinari previsti dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato).
Perchè sia configurabile la violazione di un dovere di astensione, infatti, è sufficiente che l’esercizio delle funzioni giudiziarie sia oggettivamente qualificabile come illecito penale.
3.2- Con il secondo motivo il ricorrente I.E. deduce vizi di motivazione in ordine al presunto suo interesse personale nell’adozione del sequestro preventivo con il quale la Procura generale di Catanzaro aveva replicato al sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella stessa ordinanza impugnata si riconosce infatti che il sequestro disposto dai magistrati di Salerno aveva una funzione preventiva ed era destinato a espropriare i magistrati di Catanzaro della loro funzione giudiziaria, impedendo loro di chiudere le indagini preliminari.
Sicchè non fu un interesse personale ad animare l’iniziativa dei magistrati di Catanzaro, ma il dovere di impedire che un archivio di dati personali sensibili, arbitrariamente formato nell’ambito dei procedimenti in corso, potesse essere indebitamente trasmesso ai magistrati di Salerno, con il rischio di diffusione di informazioni riservate su alte cariche dello Stato, servizi segreti, ministri, magistrati, parlamentari.
Il motivo è infondato.
Non v’è alcuna contraddizione nella motivazione esibita dai giudici del merito a giustificazione della propria decisione, perchè l’illecito commesso dai magistrati salernitani non può legittimare la reazione altrettanto illecita dei magistrati calabresi. Ed è plausibile il convincimento espresso dai giudici del merito sull’interesse personale che animò I.E., perchè un magistrato che si vede coinvolto personalmente a causa di un atto del proprio ufficio ha il dovere di provocare una formale verifica della legittimità del proprio operato, non può darla per presupposta.
Se si voleva denunciare l’abusiva sottrazione di un procedimento da parte dei magistrati salernitani, si sarebbe dovuto richiedere al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione la risoluzione a norma dell’art. 54 bis c.p.p., del contrasto tra uffici del pubblico ministero.
3.3- Con il terzo motivo I.E. deduce violazione dell’art. 2, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e). Sostiene che l’addebito di avere ingiustificatamente interferito nell’attività giudiziaria dei magistrati di Salerno è inteso in realtà a sindacare il provvedimento di sequestro preventivo adottato allo scopo di impedire il sequestro in originale, anzichè in copia, degli atti processuali contesi. Ma il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, esclude che possano dar luogo a responsabilità disciplinare le attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici disciplinari non hanno censurato alcuna attività di interpretazione di norme di diritto nè di valutazione del fatto e delle prove. Hanno censurato l’indebita strumentalizzazione di un sequestro preventivo, utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati. Sono qui in discussione comportamenti illeciti, non atti giudiziari.
3.4- Con il quarto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. e.
Sostiene che l’interferenza esterna nell’attività giudiziaria di altro magistrato, intesa a ostacolarla piuttosto che a orientarla, non può essere considerata ingiustificata ove derivante da un provvedimento giurisdizionale insindacabile, perchè non abnorme e non affetto da macroscopici errori di fatto e di diritto. Lamenta che nell’ordinanza impugnata non risulti chiarito quando un’interferenza possa dirsi giustificata, mentre la situazione, per come ricostruita dagli stessi giudici disciplinari, era certamente tale da determinare la necessità di impedire che fosse portato a compimento l’abuso dei magistrati di Salerno, inteso a sottrarre ai magistrati di Catanzaro le indagini contese.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già espresse a proposito del secondo e del terzo motivo.
Il sequestro preventivo disposto da I.E. e G. A. era abnorme; e costituì indebita interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani, che era essa stessa abnorme e illecita, ma andava contrastata con atti legittimi.
3.5- Con il quinto motivo I.E. deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di giustificazione dell’interferenza nell’attività giudiziaria dei magistrati salernitani.
Sostiene che l’ordinanza impugnata è contraddittoria, laddove considera ingiustificata l’interferenza dei magistrati di Catanzaro nell’attività pur qualificata abnorme dei magistrati di Salerno, perchè valuta separatamente le due iniziative contrapposte. Non è possibile infatti considerare entrambe le iniziative come interferenze ingiustificate: se è ingiustificata l’iniziativa salernitana, non lo è quella di Catanzaro.
Il motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già chiarite.
Al contrario di quanto il ricorrente sostiene, l’illiceità del comportamento dei magistrati di Salerno non legittimava l’illecita reazione dei magistrati di Catanzaro. Non è affatto vero che non possono essere considerate illecite entrambe le condotte contrapposte: reciproche illecite aggressioni possono dar luogo a una rissa, che è prevista come delitto a carico di tutti i partecipi.
3.6- Con il sesto motivo I.E. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g) e ff), in relazione agli artt. 11, 12 e 321 c.p.p., e dell’art. 521 c.p.p..
Rileva che con l’azione disciplinare gli erano state contestate l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. dei magistrati di Catanzaro a disporre il controverso sequestro preventivo e l’abnormità del provvedimento, piegato all’impropria finalità di impedire il sequestro probatorio disposto dai magistrati di Salerno. Ed eccepisce che, in violazione dell’art. 521 c.p.p., l’ordinanza ha ritenuto esistente anche un’incompetenza ex art. 12 c.p.p., mentre in realtà poteva ritenersi esistente appunto una competenza per connessione dei magistrati di Catanzaro.
Non vi fu comunque grave e inescusabile negligenza (art. 2, lett. g), perchè il sequestro preventivo fu adottato dai magistrati di Catanzaro in piena consapevolezza. Nè si trattò di provvedimento abnorme (art. 2, lett. ff), perchè il sequestro preventivo è previsto dall’art. 321 c.p.p., anche per ovviare al pericolo che la “disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso”; mentre è irrilevante lo scopo ulteriore di bloccare l’iniziativa dei magistrati salernitani, che costituiva motivo non causa del provvedimento.
Quanto all’ipotizzata incompetenza ex art. 11 c.p.p., si tratta di un palese errore di diritto, secondo il ricorrente, perchè i reati addebitati ai magistrati salernitani risultavano consumati in gran parte a Catanzaro e attratti per connessione alla competenza per territorio dei magistrati calabresi, che non erano persone offese da tali reati, trattandosi di delitti contro l’amministrazione della giustizia, nè persone danneggiate, perchè non erano beni personali, ma dell’ufficio, quelli di cui i magistrati salernitani avevano disposto il sequestro. In ogni caso il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, adottata d’urgenza nel caso in esame, sicchè il pubblico ministero poteva disporlo indipendentemente dalla competenza, come si desume dall’art. 27 c.p.p..
Esclude infine il ricorrente che sussista il preteso macroscopico errore nella valutazione dei fatti da parte dei magistrati calabresi, in quanto il sequestro preventivo, essendo una misura cautelare, non presuppone la piena prova del reato che lo giustifica, mentre nel caso in esame era palese, come riconosce la stessa ordinanza impugnata, il nesso tra il comportamento dei magistrati salernitani e l’interesse del denunciante D.M. ad acquisire gli atti dei due procedimenti di cui s’era in passato occupato, allo scopo di instaurare un’indagine parallela.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, perchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privavano legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.
3.7- Con il settimo motivo I.E. deduce violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. v), con riferimento all’addebito di avere rilasciato alla stampa il 3 dicembre 2008 dichiarazioni impulsive e irresponsabili, lesive del prestigio dell’ordine giudiziario.
Sostiene che le sue dichiarazioni erano destinate a tranquillizzare l’opinione pubblica locale di fronte allo schieramento di forze spiegato dalla Procura della Repubblica di Salerno per l’esecuzione di perquisizioni anche personali a carico dei magistrati calabresi.
Aggiunge che è stata abrogata la fattispecie disciplinare che sanzionava il rilascio di “dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura” (art. 2, lett. bb). Mentre non corrisponde ai fatti descritti nell’ordinanza la fattispecie residua, che sanziona “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonchè la violazione del divieto di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, art. 5, comma 2” (art. 2, lett. v).
Il motivo è manifestamente infondato.
Come risulta dall’ordinanza impugnata, I.E. tenne una conferenza stampa per qualificare l’azione della Procura di Salerno come un atto “istituzionalmente inammissibile”, “scandaloso ed eversivo”, che esigeva repliche “idonee al ripristino dei principi di legalità, indipendenza ed autonomia che hanno da sempre costituito il patrimonio culturale e morale dell’Ordine giudiziario”.
E’ evidente che si tratta di dichiarazioni che riguardano i magistrati di Salerno, “soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione”, e dirette a lederne indebitamente i diritti.
Non competeva infatti a I.E. censurare il comportamento dei magistrati che si presentavano come suoi antagonisti. E la rappresentazione di una magistratura rissosa è disastrosa per l’immagine delle istituzioni della Repubblica.
3.8- Con l’ottavo motivo I.E. deduce vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine al pregiudizio per i terzi che sarebbe derivato dalle sue dichiarazioni alla stampa.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo palese la lesione dei diritti dei magistrati salernitani, che, come tutti i cittadini, hanno diritti tutelabili anche quando versano nell’illecito.
3.9- Con il nono motivo infine I.E. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, e vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Sostiene che il trasferimento cautelare d’ufficio avrebbe richiesto la dimostrazione che la sua permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio apparisse in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. E il periculum in mora non può nel caso in esame presumersi, perchè egli si trovò a operare in una situazione di assoluta anormalità, determinata dal comportamento dei magistrati salernitani. Mentre la sua azione ha avuto effetti positivi, sia per l’immagine di non subalternità offerta all’ambiente locale sia per avere reso possibile la conclusione delle indagini preliminari nel procedimento nel quale i magistrati salernitani avevano interferito. L’ordinanza impugnata è stata invece condizionata esclusivamente dagli effetti negativi del clamore mediatico suscitato dalla vicenda.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici disciplinari hanno infatti plausibilmente giustificato la propria decisione sia con riferimento al fondamento probatorio della misura, sia con riferimento all’incompatibilità della permanenza di I.E. nel suo ufficio e all’urgenza di provvedere. In realtà le disastrose conseguenze di immagine che, secondo la plausibile ricostruzione dell’ordinanza impugnata, ha avuto per la magistratura il comportamento di I.E. giustificano ampiamente il provvedimento cautelare e fanno apparire temeraria l’evocazione di suoi presunti effetti positivi.
4.1- Con il primo motivo G.A. ripropone un’eccezione di nullità per violazione dei termini di comparizione all’udienza fissata per la decisione cautelare ed eccepisce vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine a tale eccezione. Sostiene che il ministro, benchè avesse invocato il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, aveva in realtà richiesto il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, per la cui applicazione si segue il procedimento previsto dall’art. 127 c.p.p., che impone un termine di comparizione non inferiore a dieci giorni. Egli aveva invece ricevuto il 12 gennaio 2009 la convocazione per l’udienza del 17 gennaio 2009.
Per di piè è rimasta irrisolta l’incertezza circa l’esercizio della difesa rispetto ai presupposti della misura prevista dall’art. 13 o di quella prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, trattandosi di misure incompatibili e non cumulabili. E la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ritiene di procedere solo D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22, contrasta con il dispositivo, nel quale si richiama anche l’art. 13, comma 2, mentre la misura in concreto applicata non è prevista da alcuna norma del D.Lgs. n. 109 del 2006.
Il motivo è infondato.
Unica è infatti la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, che, secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, può comportare sia l’allontanamento del magistrato dalla sua sede sia la destinazione ad altre funzioni, quando sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, vi sia urgenza di provvedere.
Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 1, prevede una particolare applicazione di questa stessa misura, come sostituiva della misura della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, quando la minore gravità del caso renda sufficiente il trasferimento provvisorio dell’incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, purchè diverso da quello indicato nell’art. 11 c.p.p..
I presupposti del trasferimento d’ufficio previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, sono dunque i medesimi del trasferimento d’ufficio previsto in via generale dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 2, perchè il riferimento all’incompatibilità con la permanenza nella stessa sede, anzichè con l’esercizio delle funzioni prevista per la sospensione, descrive in termini più sintetici la stessa situazione in cui la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
Unica essendo la misura cautelare del trasferimento d’ufficio, dunque, unico è anche il procedimento per la sua applicazione, previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, comma 2, che prevale, in quanto norma speciale, sull’art. 127 c.p.p..
D’altro canto l’allontanamento del magistrato dalla sua sede include la possibilità della sua destinazione ad altre funzioni, prevista come misura minore per i casi in cui le esigenze cautelari non richiedano la misura più grave. Secondo la legge, infatti, vi sono casi in cui è sufficiente il mutamento di funzioni; e casi in cui è necessario anche il cambiamento di sede.
Non vi fu pertanto alcuna delle violazioni di legge denunciate dal ricorrente.
4.2- Con il secondo motivo G.A. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esistenza di un obbligo di intervento a fronte dell’iniziativa dei magistrati salernitani, che aveva determinato un’illegittima paralisi processuale.
I magistrati di Catanzaro avevano infatti dedotto il proprio dovere di garantire la prosecuzione delle indagini, la ragionevole durata del processo, l’esercizio dei diritti degli indagati nell’ambito dei procedimenti sui quali era intervenuta con il sequestro degli atti la Procura della Repubblica di Salerno. Ma in proposito l’ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione: non s’è neppure chiarito quali rimedi alternativi sarebbero stati possibili per i magistrati calabresi.
Priva di giustificazione è anche, secondo il ricorrente, la diversa decisione favorevole nei confronti di D.L.D. e C.S., benchè aventi posizione del tutto identica a quella del ricorrente, essendo irrilevante il suo ruolo di coordinatore del gruppo di magistrati impegnati nelle indagini preliminari dei procedimenti oggetto di contesa e inesistente il suo presunto ruolo di procuratore generale facente funzioni prima dell’arrivo di I.E. e di unico titolare per un certo tempo del procedimento (OMISSIS).
Quanto al presunto particolare suo attivismo nei rapporti con la Procura della Repubblica di Salerno, è desunto da un travisamento delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla prima commissione del C.S.M. il 9 dicembre 2008 e dalla mancata considerazione delle successive dichiarazioni del 19 e del 22 dicembre 2008, dalle quali risulta che egli fu solo esecutore di una volontà comune a tutti i magistrati impegnati nelle indagini oggetto di contesa. Mentre è irrilevante che egli abbia svolto funzioni di sostituto procuratore generale in Catanzaro sin dal 1993, considerati i profili professionali di C. e D.L..
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la plausibile ricostruzione dei giudici del merito, infatti, i magistrati di Catanzaro, in quanto personalmente coinvolti nella vicenda, avevano il dovere di astenersi, non di intervenire. La tutela degli interessi evocati non poteva essere più affidata alla loro iniziativa, per il prevalente interesse all’imparzialità dell’azione giudiziaria. Come s’è detto, se intendevano denunciare la sottrazione indebita del procedimento, avrebbero dovuto promuovere il procedimento previsto dall’art. 54 bis c.p.p..
Quanto alla disparità di trattamento con D.L. e C., si tratta di deduzione del tutto irrilevante e quindi inammissibile, perchè potrebbe giustificare l’estensione delle misure anche a costoro, che non è qui in discussione, ma non è idonea a escludere la correttezza dell’applicazione della misura al ricorrente.
4.3- Con il terzo motivo G.A. deduce ancora manifesta illogicità nella diversificazione della sua posizione rispetto a quella di C. e D.L..
Sostiene che, se anche i rilievi sulla particolare gravità della sua condotta non fossero affetti da omessa motivazione, come dedotto nel precedente motivo, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe comunque illogica, perchè gli elementi di diversificazione indicati non avrebbero alcuna rilevanza in rapporto alla decisione di disporre il sequestro preventivo degli atti sequestrati dai magistrati salernitani.
Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte con riferimento al secondo motivo.
4.4- Con il quarto motivo G.A. deduce violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, degli artt. 522 e 521 c.p.p., degli art. 3, 24, 107 e 111 Cost..
Eccepisce che la diversità della posizione attribuitagli rispetto a quelle di C. e D.L., non gli è mai stata contestata, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione e del diritto di difesa, applicabili in ragione del rinvio al codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 2 e art. 18, comma 4, rispettivamente per le indagini preliminari e per il dibattimento. Sarebbe costituzionalmente incompatibile un’interpretazione che escludesse l’applicabilità di tali principi al procedimento cautelare disciplinare.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il comune coinvolgimento di tutti i sottoscrittori dell’abnorme provvedimento di sequestro preventivo è il titolo di responsabilità per il quale è stata promossa l’azione disciplinare anche nei confronti di C. e D.L., oltre che di I.E. e G.A.. Ed era questo titolo di responsabilità l’unico fatto che andava contestato a tutti. La diversificazione tra le posizioni di ciascuno dei responsabili non esige alcuna contestazione, quando non sia prevista dalla legge come aggravante, perchè non è titolo attributivo della responsabilità o di una maggiore responsabilità, bensì solo criterio di valutazione della condotta.
4.5- Con il quinto motivo G.A. deduce omessa motivazione in ordine alla gravità del fatto.
Sostiene che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, prevede una graduazione delle misure applicabili in ragione della gravità dei fatti, ma esige una particolare gravità, sia oggettiva sia soggettiva, del fatto anche per l’applicazione delle misure minori.
L’ordinanza impugnata manca invece di una valutazione di gravità distinta in ragione di ciascuno degli addebiti contestati; e in particolare omette di valutare l’aspetto psicologico delle condotte controverse.
In particolare, nel valutare l’inosservanza dell’art. 52 c.p.p., che prevede una mera facoltà di astensione, si sarebbe dovuto considerare che i magistrati calabresi adottarono solo il sequestro preventivo, senza compiere alcun atto di indagine. Quanto alla violazione dell’art. 11 c.p.p., manca qualsiasi giustificazione dell’affermazione che i magistrati calabresi sarebbero stati persone offese o danneggiate dei reati da essi stessi ipotizzati a carico dei colleghi salernitani.
Neppure viene adeguatamente considerata nell’ordinanza impugnata la brevissima durata della “ingiustificata interferenza” nell’attività dei magistrati salernitani, mentre il sequestro preventivo disposto dai magistrati calabresi può essere considerato tutt’al più illegittimo, non abnorme.
Sotto il profilo psicologico, infine, viene omessa qualsiasi considerazione delle finalità del sequestro preventivo, disposto soprattutto a tutela della riservatezza dei dati personali illegalmente acquisiti nell’ambito della precedente gestione del procedimento.
Il motivo è infondato per le ragioni già espresse, anche a proposito del ricorso di I.E..
I magistrati di Catanzaro avevano il dovere di astenersi dall’aprire un procedimento a carico dei colleghi salernitani dai quali erano indagati. Il sequestro preventivo disposto dai magistrati di Catanzaro fu atto abnorme per indebita strumentalizzazione, perchè fu utilizzato per inibire un’attività giudiziaria ritenuta illecita dagli stessi magistrati che ne erano destinatari come indagati.
Sicchè l’abnormità del sequestro e la violazione del dovere di astensione privava di legittimazione gli incolpati. Sussisteva infatti la contestata incompetenza di Catanzaro ex art. 11 c.p.p., perchè i magistrati calabresi risultavano danneggiati almeno moralmente anche rispetto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia da essi stessi ipotizzati a carico dei magistrati campani.
E la gravità dei fatti è oggetto di ampia motivazione nell’ordinanza impugnata, sia con riferimento alle finalità degli incolpati sia con riferimento alle conseguenze della loro condotta.
4.6- Con il sesto motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del trasferimento.
Lamenta che la decisione risulti giustificata sulla base di affermazioni apodittiche sul suo preteso ruolo di maggiore responsabilità nell’indagine e sulla caduta di autorevolezza e prestigio, senza considerare le contrarie indicazioni desumibili sia dall’audizione del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro sia dal documento diramato dal locale consiglio dell’ordine forense.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’apprezzamento dei colleghi e degli avvocati per G.A. non inficia infatti nè la valutazione di gravità della condotta del ricorrente, ampiamente giustificata dai giudici del merito con riferimento al suo ruolo di particolare rilievo nell’ufficio, nè l’affermazione dell’urgenza di intervenire a rimuovere una situazione di grave incompatibilità ambientale e funzionale determinatasi in ragione del comportamento dei magistrati calabresi, ragionevolmente considerato particolarmente avventato.
4.7- Con il settimo motivo G.A. deduce mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora e all’urgenza della misura del mutamento delle funzioni.
Lamenta che la decisione sia stata giustificata sulla base di valutazioni non pertinenti o non dimostrate.
Il motivo è manifestamente infondato.
I giudici del merito hanno ritenuto urgente l’intervento a breve distanza di tempo dai fatti, in considerazione dello sconcerto suscitato dalla vicenda, e sussistente il pericolo di un aggravamento di una situazione già notevolmente compromessa.
5. Si deve pertanto concludere con il rigetto di tutti i ricorsi. Non v’è pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi n. 6634/2009, 6638/2009, 6645/2009 e 6654/2009, li rigetta.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2009
martedì 25 agosto 2009
I NUOVI VIZI
“A differenza dei vizi capitali che segnalano una deviazione della personalità, i nuovi vizi ne segnalano il dissolvimento, che fra l’altro non è neppure avvertito, perché investe indiscriminatamente tutti. I nuovi vizi, infatti, non sono personali, ma tendenze collettive a cui l’individuo non può opporre un’efficace resistenza individuale, pena l’esclusione sociale”. Così il filosofo Galimberti in un bellissimo saggio del 2003 (I vizi capitali e i nuovi vizi – edito da Feltrinelli) fotografa il cambiamento della nostra società sempre più pericolosamente proiettata in un pensiero collettivo unico e schiacciata da una trasformazione che svincola anche l’errore (il vizio) dalla responsabilità del singolo, per stemperarlo nella grande palude di un consumismo culturale all’interno del quale anche la libertà diventa evanescente, perché “non è più la scelta di una linea di azione che porta all’individuazione, ma è la scelta di mantenersi aperta la libertà di scegliere, dove è sottinteso che le identità possono essere indossate e scartate come la cultura del consumo ci ha insegnato a fare con gli abiti”.
domenica 2 agosto 2009
Appello a Luigi de Magistris ed agli uomini di buona volontà: Salviamo l'Italia, che oggi si può
Siamo noiosi, noi che insistiamo ancora sugli sviluppi dell'inchiesta “Toghe Lucane” siamo noiosi o, quantomeno, percepiti come tali. Ho letto di un giornalista famoso e stimato che lamenta infastidito l'insistenza su “Toghe Lucane” mentre l'Italia ha problemi ben più gravi: la gravissima crisi economica, la produzione legislativa che sminuisce i reati e favorisce gli abusi, un premier che non ci sta con la testa e via dicendo. Anche per i più “attenti” e vivi protagonisti di un tentativo di difesa delle Istituzioni e della Legalità, “Toghe Lucane” sembra essere diventato uno dei tanti casi di malagiustizia. Superato com'è dalle ultime scoperte che confermano e aggravano quanto già si supponeva circa le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e tutto l'oscuro (ancora oggi) periodo della storia italiana recente. Cosa insistente ancora su Toghe Lucane, quando Riina parla di patto fra Stato e Mafia; quando Nicola Mancino conferma che contatti vi furono; quando Ciancimino sta rivelando inediti particolari sui contatti fra la Mafia e Silvio Berlusconi; quando le contraddizioni ormai quotidiane di Nicola Mancino sembrano preludere a clamorose rivelazioni sulla storia d'Italia? E invece no! È proprio su Toghe Lucane che bisogna concentrarsi ed insistere. È questa l'inchiesta (insieme con Why Not e Poseidone) che apre la strada alla conoscenza della “banda di manigoldi corrotti che controlla i gangli del potere politico, finanziario e giudiziario in Italia”. Il merito principale del lavoro svolto da Luigi de Magistris (prima), da Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani (poi) cioè dai magistrati che si sono occupati delle inchieste “Toghe Lucane”, “Why Not” e “Poseidone” sino a rimetterci il posto (per Apicella) e dure sanzioni (per tutti gli altri), il merito dicevamo è quello di aver messo nero su bianco in atti giudiziari il disegno di una associazione per delinquere finalizzata controllo dei poteri dello Stato. Semplice e terribile. Mentre per le stragi si immagina tutto e non si riesce a provare nulla (o quasi), nelle inchieste citate è provato tutto, provato sin nei minimi particolari. Ecco perché quando i magistrati di Salerno hanno sequestrato i faldoni di Why Not (la cui copia veniva negata da mesi) gli stessi magistrati indagati hanno disposto un contro-sequestro che non ha precedenti in Italia e costituisce una gravissima violazione del Codice di Procedura Penale, del Codice Penale e persino del buonsenso. Qualsiasi altro cittadino avesse sottratto le prove a proprio carico sarebbe stato arrestato. Per questi signori togati solo qualche rimbrotto (per alcuni) e, addirittura, le scuse e le solidarietà per molti. Chi invece non ha trovato nessuna comprensione ed ha subito gravissime ingiurie e provvedimenti d'inusitata determinazione, sono stati i magistrati che avevano operato: De Magistris. Apicella, Nuzzi e Verasani. Il silenzio dell'Associazione Nazionale Magistrati completa il quadro. Cosa c'era negli atti di Why Not che faceva tanta paura ai “maniglodi”? La stessa cosa che c'è negli atti di “Toghe Lucane”. Pochi (forse) sanno che la prima cosa che il PM Vincenzo Capomolla ha fatto, dopo aver “ereditato” i faldoni di Toghe Lucane della chiusura indagini predisposta da Luigi de Magistris, è stata la demolizione fisica dei faldoni stessi. Proprio così. Sono scomparse persino la copertine dei fascicoli. I documenti sono stati disaggregati e riaggregati. C'erano 118 faldoni e adesso ce ne sono 146. C'erano duecentomila pagine e adesso ce ne sono oltre trecentomila. Ma nell'aumento qualcosa è andato perduto o, forse sarebbe meglio dire, disperso. Perché? È semplice e terribile, semplice e terribile. In questi faldoni, per la prima volta nella storia repubblicana (e forse anche monarchica) dell'Italia ci sono i documenti che provano le collusioni fra mafia, massoneria, politica e finanza. Non un teorema, ma nomi, cognomi, movimenti bancari, accordi scritti e dichiarati. Allora, onorevole De Magistris, magistrati di Salerno, giornalisti e uomini di buona volontà: abbiate la bontà di piegarVi all'evidenza. Non c'è da cercare altro, non bisogna disperdere le energie inutilmente. Il lavoro è già fatto, è tutto lì, tutto nei faldoni di Why Not, Poseidone e Toghe Lucane. Salviamo l'Italia, che oggi si può. (di Nicola Piccenna)
Il CSM allora come ora: intervento di Paolo Borsellino a pochi giorni dalla sua morte
Testo integrale dell’ intervento tenuto dal dottor Borsellino nel corso di una manifestazione promossa da MicroMega presso la biblioteca di Palermo in data 25 giugno 1992.
di Paolo Borsellino
Io sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare. Purtroppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che questa riunione finisca. Sono venuto soprattutto per ascoltare perché ritengo che mai come in questo momento sia necessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un magistrato. E poiché sono un magistrato devo essere anche cosciente che il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti ma quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze nel mio lavoro.
In questo momento inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto, non voglio dire più di ogni altro, perché non voglio imbarcarmi in questa gara che purtroppo vedo fare in questi giorni per ristabilire chi era più amico di Giovanni Falcone, ma avendo raccolto comunque più o meno di altri, come amico di Giovanni Falcone, tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me, debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all’autorità giudiziaria, che è l’unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell’evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone, e che soprattutto, nell’immediatezza di questa tragedia, ha fatto pensare a me e non soltanto a me, che era finita una parte della mia e della nostra vita.
Quindi io questa sera debbo astenermi rigidamente - e mi dispiace, se deluderò qualcuno di voi - dal riferire circostanze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferisca, a cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivate sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni Falcone.
Per prima cosa ne parlerò all’autorità giudiziaria, poi - se è il caso - ne parlerò in pubblico. Posso dire soltanto, e qui mi fermo affrontando l’argomento, e per evitare che si possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa, sul Sole 24 Ore dalla giornalista - in questo momento non mi ricordo come si chiama… - Milella, li avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi.
Ho letto giorni fa, ho ascoltato alla televisione - in questo momento i miei ricordi non sono precisi - un’affermazione di Antonino Caponnetto secondo cui Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione di Caponnetto. Con questo non intendo dire che so il perché dell’evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io possa sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo, e come ho detto ne riferirò all’autorità giudiziaria; non voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e che questo, questa strage del 1992, sia il naturale epilogo di questo processo di morte.
Però quello che ha detto Antonino Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto di quale è stata la statura di quest’uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il 1° gennaio del 1988, se non forse l’anno prima, in quella data che ha or ora ricordato Leoluca Orlando: cioè quell’articolo di Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera che bollava me come un professionista dell’antimafia, l’amico Orlando come professionista della politica, dell’antimafia nella politica. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua candidatura a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio superiore della magistratura con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. C’eravamo tutti resi conto che c’era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi due anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest’uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva. E a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pure estremamente convinti del pericolo che si correva così convincendolo, lo convincemmo riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all’ufficio istruzione al tribunale di Palermo, Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo: preferì Antonino Meli.
Giovanni Falcone, dimostrando l’altissimo senso delle istituzioni che egli aveva e la sua volontà di continuare comunque a far il lavoro che aveva inventato e nel quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio superiore della magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall’esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse.
Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d’Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che venne subito commentato da Leoluca Orlano, allora presente, dicendo che quella sera l’aria ci stava pesando addosso per quello che era stato detto. Leoluca Orlando ha ricordato cosa avvenne subito dopo: per aver denunciato questa verità io rischiai conseguenze professionali gravissime, ma quel che è peggio il Consiglio superiore immediatamente scoprì quale era il suo vero obiettivo: proprio approfittando del problema che io avevo sollevato doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. E forse questo io lo avevo pure messo nel conto perché ero convinto che lo avrebbero eliminato comunque; almeno, dissi, se deve essere eliminato l’opinione pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere, il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio.
L’opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordo quella caldissima estate dell’agosto 1988, l’opinione pubblica si mobilitò e costrinse il Consiglio superiore della magistratura a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di agosto, tant’è che il 15 settembre, se pur zoppicante, il pool antimafia fu rimesso in piedi. La protervia del consigliere istruttore, l’intervento nefasto della Cassazione cominciato allora e continuato fino a ieri (perché, nonostante quello che è successo in Sicilia la Corte di cassazione continua sostanzialmente ad affermare che la mafia non esiste) continuarono a fare morire Giovanni Falcone. E Giovanni Falcone, uomo che sentì sempre di essere uomo delle istituzioni, con un profondissimo senso dello Stato, nonostante questo continuò incessantemente a lavorare. Approdò alla procura della repubblica di Palermo dove a un certo punto ritenne, e le motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie convinzioni che deve in questo momento essere indirizzata verso altri ascoltatori, ritenne a un certo momento di non poter lì continuare ad operare al meglio.
Giovanni Falcone è andato al ministero di Grazia e Giustizia, e questo lo posso dire sì prima di essere ascoltato dal giudice, non perché aspirasse a trovarsi a Roma in un posto privilegiato, non perché si era innamorato dei socialisti, non perché si era innamorato di Claudio Martelli, ma perché a un certo punto della sua vita ritenne, da uomo delle istituzioni di poter continuare a svolgere a Roma un ruolo importante e nelle sue convinzioni decisivo, con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Dopo aver appreso dalla radio della sua nomina a Roma (in quei tempi ci vedevamo un po’ più raramente perché io ero molto impegnato professionalmente a Marsala e venivo raramente a Palermo), una volta Giovanni Falcone alla presenza del collega Leonardo Guarnotta e di Ayala tirò fuori, non so come si chiama, l’ordinamento interno del ministero di Grazia e Giustizia, e scorrendo i singoli punti di non so quale articolo di questo ordinamento cominciò fin da allora, fin dal primo giorno, cominciò ad illustrare quel che lì egli poteva fare e che riteneva di poter fare per la lotta alla criminalità mafiosa.
Certo anch’io talvolta ho assistito con un certo disagio a quella che è la vita, o alcune manifestazioni della vita e dell’attività di un magistrato improvvisamente sbalzato in una struttura gerarchica diversa da quelle che sono le strutture, anch’esse gerarchiche ma in altro senso, previste dall’ordinamento giudiziario. Si trattava di un lavoro nuovo, di una situazione nuova, di vicinanze nuove, ma Giovanni Falcone è andato lì solo per questo. Con la mente a Palermo, perché sin dal primo momento mi illustrò quello che riteneva di poter e di voler far lui per Palermo. E in fin dei conti se vogliamo fare un bilancio di questa sua permanenza al ministero di Grazia e Giustizia, il bilancio anche se contestato, anche se criticato, è un bilancio che riguarda soprattutto la creazione di strutture che, a torto o a ragione, lui pensava che potessero funzionare specialmente con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al lavoro che aveva fatto a Palermo.
Cercò di ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato quelle esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente senza che la legge le prevedesse e senza che la legge anche nei momenti di maggiore successo le sostenesse. Questo, a torto o a ragione, ma comunque sicuramente nei suoi intenti, era la superprocura, sulla quale anch’io ho espresso nell’immediatezza delle perplessità, firmando la lettera sostanzialmente critica sulla superprocura predisposta dal collega Marcello Maddalena, ma mai neanche un istante ho dubitato che questo strumento sulla cui creazione Giovanni Falcone aveva lavorato servisse nei suoi intenti, nelle sue idee, a torto o a ragione, per ritornare. Soprattutto, per consentirgli di ritornare - a fare il magistrato, come egli voleva. Il suo intento era questo e l’organizzazione mafiosa - non voglio esprimere opinioni circa il fatto se si è trattato di mafia e soltanto di mafia, ma di mafia si è trattato comunque - e l’organizzazione mafiosa, quando ha preparato e attuato l’attentato del 23 maggio, l’ha preparato ed attuato proprio nel momento in cui a mio parere, si erano concretizzate tutte le condizioni perché Giovanni Falcone, nonostante la violenta opposizione di buona parte del Consiglio superiore della magistratura, era ormai a un passo, secondo le notizie che io conoscevo, che gli avevo comunicato e che egli sapeva e che ritengo fossero conosciute anche al di fuori del Consiglio, al di fuori del Palazzo, dico era ormai a un passo dal diventare il direttore nazionale antimafia. Ecco perché forse ripensandoci quando Caponnetto dice “cominciò a morire nel gennaio del 1988” aveva proprio ragione anche con riferimento all’esito di questa lotta che egli fece soprattutto per poter continuare a lavorare. Poi possono essere avanzate tutte le critiche, se avanzate in buona fede e se avanzate riconoscendo questo intento di Giovanni Falcone, si può anche dire che si prestò alla creazione di uno strumento che poteva mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura, si può anche dire che per creare questo strumento egli si avvicinò troppo al potere politico, ma quello che non si può contestare è che Giovanni Falcone in questa sua breve, brevissima esperienza ministeriale lavorò soprattutto per potere al più presto tornare a fare il magistrato. Ed è questo che gli è stato impedito, perché è questo che faceva paura.
Articolo pubblicato sul n.°1 di ANTIMAFIADuemila (aprile 2000 - www.antimafia2000.com )
Cazzetta (PM a Matera) indaga De Magistris mentre indaga Cazzetta
Annunziata Cazzetta (Sost. Proc.) e Nicola Fucarino (Capo Squadra Mobile): interpretazione delle conversazioni non aderente al loro reale contenuto
Inops, potentem dum vult imitari, perit.
Così parlò (anzi scrisse) il signor Giuseppe Chieco, Procuratore Capo a Matera e indagato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e altre sciocchezze nel procedimento penale “Toghe Lucane”. La “Signoria Vostra” cui è diretta la memoria difensiva, è il Dr. Vincenzo Capomolla, imprestato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per seguire l'inchiesta che fu di Luigi de Magistris. Come spesso gli capita, Chieco mente spudoratamente. Di solito non lo si dice così apertis verbis, c'è sempre il problema di dover dimostrare, provare e documentare affermazioni così gravi. Ma in questo caso ci prendiamo la soddisfazione di scrivere questa amara verità perché negli stessi atti giudiziari del fascicolo “Toghe Lucane” v'è l'evidenza della menzogna e della spudoratezza di siffatto magistrato. Occorre anche chiarire che la linea maginot su cui si sono attestati, insieme con Chieco, molti altri componenti la medesima “associazione per delinquere”, è fatta appunto di menzogne, spudorate menzogne come quella innanzi riportata. Tutte orientate ad un teorema di fondo: l'esistenza di “un ignobile e calunnioso piano di delegittimazione, che spero la S.V. riesca a vanificare”. Senza voler approfondire la carriera professionale del Dr. Chieco, ci limitiamo ad osservare che proprio mentre era in servizio a Bari fu querelato insieme con Alberto Maritati ed altri suoi colleghi di magistratura da Angelo Raffaele Bassi, anch'egli magistrato a Bari. Bassi era stato precedentemente querelato da Chieco, Maritati e “gli altri” di cui innanzi: processato ed assolto. Per Chieco, Maritati e “gli altri” fu più semplice. Non subirono nemmeno il processo perché il procedimento (in realtà erano più d'uno) venne archiviato. Innocenti? Macché. Fra le querele contro Chieco e Maritati ve n'era anche una di Francesco Cavallari, patron delle “Cliniche Riunite” di Bari. Nelle motivazioni che addussero i PM potentini nel chiedere l'archiviazione per Chieco, Scelsi, Lembo e Maritati, quella preminente risultò da un colloquio tenuto presso la Procura della Repubblica di Bari fra lo stesso Giuseppe Chieco, Alberto Maritati e Francesco Cavallari. Incontro che i due magistrati registrarono e spedirono a Potenza facendolo passare attraverso la Procura Nazionale Antimafia. Peccato che lo stesso giorno ed alla medesima ora Francesco Cavallari si trovava in Procura a Potenza. False le dichiarazioni scritte da Chieco a Capomolla, falso il colloquio fra Chieco, Cavallari e Maritati. Di siffatta esperienza barese, come può il Dr. Chieco dichiarare “dove ho ricevuto sempre e soltanto attestazioni di stima e consenso”? I documenti che smentiscono Chieco e svelano la complicità nei gravi reati commessi dello stesso Alberto Maritati (oggi senatore del PD), sono negli atti di Toghe Lucane. Ammesso che Capomolla riesca a ritrovarli dopo lo spezzatino e il rimpasto effettuato ad arte dei faldoni originari. Piuttosto che “l'esistenza di “un ignobile e calunnioso piano di delegittimazione”, esistono in atti le prove dell'esistenza di un'articolata attività di corruzione in atti giudiziari, questa sì ignobile. Vale per Chieco e per altri magistrati, politici e avvocati. Né potranno a lungo resistere dietro la “linea Maginot” del complotto finalizzato alla delegittimazione della magistratura, la Procura di Salerno prima ed il Gip Belmonte poi l'hanno sancito a chiare lettere. L'unico complotto è quello architettato e posto in essere ai danni di Luigi de Magistris da magistrati di Matera, Potenza e Catanzaro. L'aria di Matera, egregio Dr. Chieco, è aria assai salubre e non ha mai peggiorato nessuno. Lei ha semplicemente continuato ad essere ciò che già era. Ipse dixit. (di Nicola Piccenna da "Il Resto" del 31.7.2009)
mercoledì 29 luglio 2009
Nicola Mancino, l'attacco immeritato e la solidarietà del CSM
1) Quando (nel 92 dopo due mesi dalla tragica morte di Giovanni Falcone) Nicola Mancino venne nominato Ministro degli Interni, ricevette la visita di Paolo Borsellino. Magistrato che aveva preso il posto di Giovanni Falcone. Borsellino da quell'incontro uscì in lacrime ma il signor Nicola Mancino non se ne ricorda. Anzi, dice di più, afferma che non conosceva Paolo Borsellino. Possiamo credere che il Ministro degli Interni italiano non conoscesse il magistrato che più di ogni altro aveva collaborato con Giovanni Falcone, che ne aveva ereditato le funzioni, che era al centro delle attenzioni di tutta l'Italia, anche della mafia? Mancino ha mentito per anni, continua a mentire e, vergognosamente, continua a godere dell'avallo di tante alte figure politiche, istituzionali e della magistratura;
2) Quando, pressato dalle contraddizioni insite nella incredibile pantomima di cui al punto che precede, il signor Nicola Mancino ha dovuto ammettere che sì, forse potrebbe anche aver incontrato Paolo Borsellino, l'ha fatto con una delle più infelici (e indicative) espressioni lessicali che si siano mai sentite: "probabilmente sarà venuto ad omaggiarmi". L'idea stessa che Paolo Borsellino, fedele servitore dello Stato e delle Istituzioni che ha pagato con una morte tragica e violenta una condotta morale e professionale integerrima, possa essere andato ad "omaggiare" il signor Mancino è fastidiosa. Ma che un simile vocabolario sia stato utilizzato dal signor Mancino è ributtante. Attribuire al magistrato più esposto d'Italia (morirà dilaniato dal tritolo pochi giorni dopo averlo "omaggiato"), anche solo in via ipotetica, l'intento di "omaggiarlo" è l'atto più arrogante e protervo che Mancino potesse commettere.
In questi giorni viene a galla quella melma di cui, per anni, abbiamo sentito il tanfo. Ci dicevano che erano congetture, frutto di fantasie perverse, complottismo. Una puzza nauseabonda che pretendevano fosse solo una sorta di autosuggestione. Ma adesso non è più così, qualcuno inizia a parlare, qualcosa di rilevante è già formalizzato negli atti giudiziari di Why Not, Poseidone, Toghe Lucane. Utveggio non è più solo un nome misterioso ed i mandanti della strage di Via D'Amelio e di Capaci non sono solo i mafiosi con la coppola e l'affiliazione rituale. La melma viene a galla e non basteranno le solidarietà, i piagnistei, le sparate d'orgoglio di facce bronzee a trattenerla dove è stata sin'ora. Intanto, ricordiamo a Mancino un impegno assunto solennemente: "se anche solo un sospetto dovesse avanzarsi sulla mia persona mi farò da parte". Quelli avanzati sono ben più che sospetti, sia leale signor Mancino, almeno una volta nella vita, sia leale con se stesso e con gli italiani. Il Signore gliene renderà merito. (di Nicola Piccenna)
Cosa pensano Athur Schopenhauer, Giorgio Hegel e qualcun altro del CSM, di Capomolla e di Toghe Lucane
martedì 28 luglio 2009
I tifosi di Vincenzo Capomolla
È come per il calcio o almeno così vorrebbero farci credere. Ciascuno è libero di scegliersi una squadra, quale che sia la divisione in cui milita, e sostenerne i destini con la propria incondizionata e fedele azione di supporto: striscioni, proclami e persino qualche insulto. Quanno ce vo', ce vo'. Fa niente che il tema sia più serio, fa niente che siano in gioco i destini del Mezzogiorno se non proprio dell'Italia. Così succede nelle cronache (che non hanno nemmeno una parola di cronaca) sull'inchiesta Toghe Lucane già tenuta da Luigi de Magistris ed oggi nelle mani di Vincenzo Capomolla. Colleghi illustri dal lunghissimo pedigree dicono la loro, fanno il tifo per Capomolla. Riportano le conclusioni cui è giunto il PM nella sua richiesta d'archiviazione come se si trattasse di una sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Senza nulla documentare, senza fornire cioè l'indispensabile corredo d'informazioni che consentirebbe al lettore di farsi un'idea concreta dell'operato del magistrato. Facciamo un solo esempio, ma potremmo ripetere l'esercizio per ogni affermazione del Dr. Capomolla pedissequamente sposata dagli stimati colleghi. Scrivono: “Cannizzaro, ad esempio, era accusato di frequentazioni con Giuseppe Gianfredi, esponente di spicco della criminalità organizzata. Tutto finito nel nulla. Per il pm Capomolla, infatti, non può valere per tutti l’assunto generalizzato della partecipazione all’associazione per delinquere se non è dimostrato, oltre che il reato, anche il collegamento fra chi l’ha commesso”. Non scrivono che Giuseppe Gianfredi venne ucciso a colpi di lupara insieme con sua moglie in pieno giorno. Era in macchina e sui sedili posteriori erano seduti i loro due figli, di otto e dieci anni. Le indagini sull'omicidio vennero condotte dal PM antimafia Felicia Genovese e solo dopo diversi giorni, su testimonianza di un impaurito poliziotto, si venne a sapere che Michele Cannizzaro (marito della D.ssa Felicia Genovese) era stato a casa di Gianfredi la sera prima dell'omicidio. Quando un dichiarante disse che il rapporto fra Cannizzaro e Gianfedi era profondo e datato, Cannizzaro e sua moglie lo querelarono. Ma il dichiarante aveva indicato un cospicuo giro di denaro, aveva indicato le banche coinvolte e le date delle transazioni. Tutto verificato, le cifre corrispondevano ed anche i periodi. L'omicidio Gianfredi è rimasto senza colpevoli. Ai sospetti componenti del “gruppo di fuoco” non vennero nemmeno fatti gli esami di rito, se non dopo molto tempo quando erano privi di significato ed utilità. E, a proposito di collegamenti, nemmeno citano i giornalisti, che i carabinieri di un paesino della Calabria relazionarono formalmente di un incontro fra Michele Cannizzaro ed una teoria di mafiosi pluripregiudicati delle “famiglie” più in vista della 'ndrangheta calabrese. Allora, signore e signori, giudicate pure l'operato del Dr. Capomolla, ne avete qualche elemento in più. Ma, prim'ancora, valutate bene con quale fine certa stampa propone ipotesi fantasiose spacciandole per acclarate verità. (Filippo de Lubac)
domenica 26 luglio 2009
L'impianto di “Toghe Lucane” appare quanto mai solido; nonostante Capomolla
Magistrati smemorati e contraddizioni documentali di cui il Dr. Vincenzo Capomolla si disinteressa. Fosse stato per lui, nemmeno per Hermann Wilhelm Göring (trascritto anche Goering) vi sarebbero stati elementi idonei a sostenerne l'accusa nel processo di Norimberga. Ma Capomolla non era ancora nato, il processo si tenne e Göring venne condannato a morte (si suicidò in carcere con una fiala di cianuro). Il paragone non appaia forzato. Sul piano giuridico, l'operazione posta in essere dal Dr. Vincenzo Capomolla è aberrante. Altrettanto grave che nessuno prenda provvedimenti in materiaAl termine delle indagini preliminari, la procedura vuole che il Pubblico Ministero si pronunci chiedendo l'archiviazione oppure il rinvio a giudizio per gli indagati. È persino inutile spiegare la ratio di una simile incombenza procedurale. Di solito la richiesta d'archiviazione viene motivata con argomentazioni che spiegano l'insussistenza del reato oppure con l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio: quella che, più comprensibilmente, possiamo sintetizzare con “insufficienza di prove”. Quest'ultimo è il caso della maggior parte delle archiviazioni chieste dal PM Vincenzo Capomolla nel procedimento penale cosiddetto “Toghe Lucane”. Per giungere alla “impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio”, il PM si è premurato di disaggregare e riaggregare i procedimenti penali, badando bene di perdere qualcosa per strada. Ma, oltre a questa che gli anglofoni definirebbero una “best practice”, il magistrato ha anche acquisito gli interrogatori degli indagati. Bisogna usare il termine “acquisito” perché, leggendoli, si ha l'impressione che gli interrogati facciano tutto da sé, domanda, risposte, commenti e persino ironia. L'avv. Emilio Nicola Buccico arriva ad irridere lo stesso PM Capomolla quando gli dichiara papale papale:
“I magistrati, tutti – non lo so se lei sia una eccezione – fanno esposti. È una cosa da malati mentali”. Se non lo sa Buccico, figurarsi se lo sappiamo noi. Certo è che raramente è dato assistere ad un interrogatorio in cui il magistrato consente all'indagato simili affermazioni denigranti l'intera magistratura senza nemmeno accennare ad un ammonimento. Piuttosto, a beneficio dei neofiti dei procedimenti giudiziari e di quanti i preoccupano che Toghe Lucane finirà in una bolla di sapone, dagli atti depostati dal PM Luigi de Magistris (nonostante Capomolla) emergono migliaia di pagine di evidenze documentali e di testimonianze autorevoli che sarà impossibile convincere il Gip della mancanza degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio. Gli stessi indagati, che hanno riempito centinaia di pagine di dichiarazioni e migliaia di pagine di documenti allegati per discolparsi da quanto era emerso durante le indagini preliminari, confermano l'esistenza di una mole di indizi, prove e documenti tali per cu l'unico organismo deputato alla valutazione di siffatto impianto procedurale è proprio il Tribunale. Stupisce che magistrati esperti (indagati per gavissimi reati in Toghe Lucane) abbiano fornito per sé stessi una difesa “nel merito”; aspetto tipico del giudizio davanti al Tribunale piuttosto che della valutazione del Giudice per le Indagini Preliminari. Come è possibile che la testimonianza del Dr. Colella, magistrato che ha denunciato le pressioni ed i tentativi di condizionarlo da parte del Proc. Capo Dr. Giuseppe Chieco, non sia sufficiente a sostenere l'accusa in giudizio contro lo stesso Chieco? Come è possibile che Capomolla ritenga di chiedere il rinvio a giudizio per Vincenzo e Marco Vitale con il sindaco di Policoro, Nicolino Lopatriello, per gli abusi ed i reati relativi alla realizzazione della città lagunare “Marinagri”, e mandare in archivio la pratica per Giuseppe Chieco e Paola Morelli che quello stesso procedimento avevano archiviato ignorando le informative della Polizia Giudiziaria e dei Periti d'Ufficio? Innumerevoli le contraddizioni (anche documentali) nelle dichiarazioni rese dagli indagati al Dr. Vincenzo Capomolla che non rileva nemmeno le evidenti contraddizioni che emergono nell'ambito del singolo interrogatorio. Fra tutte, solo per dare un esempio facilmente comprensibile, l'autorizzazione concessa dal Dr. Giuseppe Chieco il 30 gennaio 2007 all'accesso e copia di un documento “riservato” richiesto da Vincenzo Vitale. Il 27 gennaio di quello stesso anno (solo tre giorni prima) Giuseppe Chieco aveva saputo di essere coindagato col signor Vincenzo Vitale di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Nella richiesta, peraltro riguardante un documento redatto dai Carabinieri di Policoro e strettamente inerente il procedimento penale che li vedeva (Chieco e Vitale) “associati per delinquere con la finalità della corruzione in atti giudiziari”, Vitale scrive di essere già stato autorizzato all'accesso nel marzo del 2006: Chieco autorizza. Ma, un rapido controllo ed ecco emergere un documento proprio del marzo 2006 in cui si nega, per motivi di riservatezza, la conoscenza e l'accesso a quegli atti. Inutile dire che il diniego era a firma del Dr. Giuseppe Chieco.
Quei magistrati di Catanzaro che, come Arlecchino, servono due (o più) padroni
martedì 21 luglio 2009
Mancino e l’omicidio Borsellino
Luigi de Magistris, parlamentare europero ed anche lui imbattutosi, quando era magistrato, con l’area grigia che lega affaristi e poltica ha insistito sul tema: “In particolare - ha affermanto - mi chiedo come sia possibile che Nicola Mancino appare lucido quando presiede la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ha scritto alcune tra le pagine più buie della storia del Csm, e che ha fermato me ed i magistrati della Procura di Salerno che stavano ricostruendo la nuova P2, in cui comparivano nomi e contesti emersi anche nelle inchieste sulle stragi, mentre perde la memoria quando deve riferire sul contenuto di un incontro così importante avvenuto poco dopo la strage di Capaci e poche ore prima di quella di via D’Amelio”.
Mancino, secondo Borsellino e De Magistris, “ha il dovere morale e giuridico, in virtù delle cariche ricoperte, di rispondere a questa domanda che gli viene rivolta da migliaia di italiani che pretendono verità e giustizia sulle stragi”.
Vorrà a questo punto l’ex ministro rompere la tradizione del silenzio, ormai abituale in Italia, e fornire spiegazioni convincenti?
NOTE A MARGINE DI DUE STRAGI
Sulla esplosione alla stazione di Bologna nel 1980 ancora oggi nella sala d'attesa di II Classe è visibile un piccolo buchetto che sarebbe il "cratere" lasciato da una bomba di circa 100 kg di tetranitroeritrite. La prima riflessione è che 100 kg di tetranitroeritrite (che, ad occhio, equivalgono ad una bomba aerea da 500 libbre), posti al suolo non lasciano un piccolo buco del diametro di 20-30 cm. Come è possibile trasportare dentro un valigia 100 kg di esplosivo più l'innesco? Com'è manovrabile un oggetto simile? Se si caricano in una valigia 4 sacchi di cemento non si riesce poi a trasportarla! L'esplosione è stata enorme e compatibile con una equipollente carica. Pertanto non poteva essere sufficiente solo una carica come quella che ha lasciato il segno sul pavimento. Vi doveva essere una seconda carica, esplosa nello stesso istante, ma posta in un luogo dove non ha lasciato crateri, ad esempio posizionata nei locali del piano superiore (avrebbe sfondato il solaio ma non lasciato "crateri"). Ma chi l'avrebbe potuta mettere? Non certo un terrorista "di passaggio". Tutto troppo strano per cui varrebbe la pena di verificare tutta la documentazione se ancora disponibile e fare calcoli molto più precisi.
Cordialmente
Prof. Cosimo Loré
lunedì 20 luglio 2009
Ich bin ein Berliner. Ovvero, Io sono un Italiano
Toghe Lucane: Capomolla (PM) mischia le carte
Un lavoro immane, improbo. Quello che s'inizia ad intravedere dell'opera di Vincenzo Capomolla, magistrato e Pubblico Ministero, affidatario del procedimento penale più conosciuto della Procura della Repubblica di Catanzaro: “Toghe Lucane”. Qualche settimana fa, suscitò un certo scalpore la notizia che per la quasi totalità degli indagati, il PM avesse chiesto l'archiviazione. Oggi si comincia ad intravedere con chiarezza come il PM ha operato. Per prima cosa ha mischiato le carte. Il Dr. De Magistris aveva redatto l'atto di chiusura delle indagini che accompagnava duecentomila pagine e alcune centinaia di CD. Vincenzo Capomolla ha smontato tutto, persino le cartelline dei fascicoli, e poi ha rimontato a suo piacimento. Risultato? Il primo è che, chi aveva studiato i fascicoli e gli atti di Toghe Lucane (avendone titolo, s'intende), fatica a ritrovare atti, indizi e prove. Un secondo è che, almeno al primo approccio, le frasi generiche e apodittiche con cui Capomolla sostiene le proprie tesi archiviatorie, risultano difficili da confutare con elementi certi e concreti. Ma è solo questione di tempo, cercando nel mare magnum di documenti, tutto rispunta come per incanto. Mentre, quello che ad oggi risulta mancante, prima o poi rispunterà in qualche faldone creato dal “metodo Capomolla”. Fortunatamente, alcuni avevano già provveduto ad “estrarre” gli atti e le evidenze probatorie fondamentali che, di conseguenza, non potranno risultare introvabili. Poi vi sono atti che sembrano incongruenti. De Magistris scriveva in data 1.8.2008 che avrebbe disposto lo stralcio delle posizioni di tre indagati per chiederne l'archiviazione. Capomolla aggiunge: “nonchè a carico di Granese Iside, Buccico Emilio Nicola, Caruso Attilio, Tufano Vincenzo e Chieco Giuseppe”. Ma del suo personalissimo “nonché”, lascia la paternità a De Magistris. Perché? Dopo aver mischiato il mazzo, Capomolla distribuisce le carte e inizia la partita per la maxi-archiviazione. Nuova partita e nuovo cartaro. Gli interrogatori degli indagati, che durante la gestione De Magistris venivano effettuati in presenza di componenti della Polizia Giudiziaria che avevano condotto le indagini, Capomolla li tiene facendosi assistere dal suo cancelliere-segretario. Degnissima persona che non ha mai condotto un'indagine in vita sua. Il risultato è un monologo in cui l'indagato contesta le accuse raccontando “la sua verità”. Non una sola contestazione, non una sola contraddizione che venga rilevata, nemmeno mai una richiesta di chiarimento. Parlano da Capomolla: Buccico, Chieco, Tufano, Genovese. Mai, dico mai, che venga loro contestata solo una delle decine di contraddizioni in cui incappano. Ma v'è ben di più. Capomolla non mostra nemmeno un sussulto di dignità quando Buccico afferma: “I magistrati, tutti – non lo so se lei sia una eccezione – fanno esposti. È una cosa da malati mentali”. Ora, è pur vero che benevolmente al Dr. Capomolla che era presente alla verbalizzazione, Buccico lascia il beneficio del dubbio, ma è altrettanto evidente che il giudizio dell'imputato sull'intera magistratura è gravissimo: sono tutti malati mentali. Il Dr. Capomolla nulla dice e precisa né per confermare di essere, eventualmente, una eccezione né per difendere il prestigio ed il decoro dei suoi colleghi “malati mentali” (tutti!). Poteva Capomolla disporre liberamente dei faldoni lasciati in “eredità” dal Dr. Luigi de Magistris? Certamente poteva stabilire per quali reati chiedere l'archiviazione e per quali altri no. Ma questo suo operato andrà sottoposto al Gip, sperando che sia anch'esso un'eccezione rispetto a tutti gli altri “malati mentali” di cui si duole Emilio Nicola Buccico.
martedì 7 luglio 2009
L'invito di Napolitano a nascondere i fatti (che definisce polemiche)
sabato 4 luglio 2009
Vincenzo Capomolla: Magistrato
Proc. Pen. n.3750/03 R.G.n.r., mod.21 cd Toghe Lucane - Informativa di polizia giudiziaria relativa all'esito conclusivo delle indagini.
La presente informativa riepiloga il percorso investigativo seguito in relazione alla ricostruzione delle vicende oggetto di indagine nell'ambito dell'inchiesta denominata “Toghe Lucane” di cui al procedimento penale in oggetto indicato, che risulta essere l'unione di distinti procedimenti penali successivamente riuniti con provvedimento della S.V. ed in particolare i PP.PP. 1800/03, mod.44, 444/05, mod.21, 445/05 e 949/06, mod.21 (già 1812/05, mod.44). Le investigazioni in parola hanno riguardato più vicende rivenienti dallo sviluppo investigativo delle dichiarazioni fornite alla S.V. ed a questa polizia giudiziaria da numerose persone informate sui fatti, nonché dall'esame della copiosissima documentazione acquisita e sequestrata nel corso delle indagini e delle perquisizioni disposte dalla S.V. a carico di diversi soggetti nelle date del 27.02.2007, 07.06.2007 e 17.04.2008.
L'indagine, in particolare, ha trattato le vicende, suddivise per capitoli, come di seguito elencate:
CAPITOLO I: Indagini relative a condotte di magistrati in servizio c/o la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Matera.
1.1 – 1.5 Vicenda che - ha visto coinvolta la d.ssa GRANESE Iside, Presidente pro tempore del Tribunale di Matera, il dott. CARUSO Attilio, l'avv. BUCCICO Emilio Nicola e la Banca Popolare del Materano; (dalla pagina 4 alla pagina 110)
1.6 Vicenda Mutina S.r.I.; (dalla pagina 110 alla pagina 111)
1.7 Vicenda GENERAL CAR ZITO nella quale risultano coinvolti il Procuratore della Repubblica di Matera, dott. Giuseppe CHIECO ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, dott. Vincenzo TUFANO; (dalla pagina 111 alla pagina 169)
1.8 Vicenda riguardante il dott. Carlo GAUDIANO e la banca delle cellule staminali, nonché l'avv. Beatrice GENCHI; (dalla pagina 170 alla pagina 198)
CAPITOLO II: lndagini di polizia giudiziaria relative a condotte poste in essere da magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza e Procura Generale presso la Corte di Appello di Potenza.
2.1. Vicende relative a condotte poste in essere dalla d.ssa GENOVESE Felicia, Procuratore Vicario pro tempore presso la Procura della Repubblica di Potenza, il marito della stessa, dott. CANNIZZARO Michele, l'avv. LABRIOLA Giuseppe e l'avv. BUCCICO Emilio Nicola; (dalla pagina 199 alla pagina 431);
2.2. Vicende- che hanno visto coinvolti il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, dott. Vincenzo TUFANO, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, dott. Gaetano BONOMI e la dirigente della Squadra Mobile pro tempore presso la Questura di Potenza, d.ssa Luisa FASANO; (dalla pagina 432 alla pagina 549)
2.3. Attività d'indagine relativa alla riconducibilità del Centro Genovese Camillo alla famiglia GENOVESE - CANNIZZARO e rapporti del dott. CANNIZZARO Michele con il mondo politico. (dalla pagina 549 alla pagina 576)
2.4. Vicenda relativa a condotte poste in essere dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, dott. Gaetano Bonomi;
2.4.1. vicenda relativa allo scontro tra la Procura della Repubblica di Potenza e l'Arma del Carabinieri di Potenza; (dalla pagina 577 alla pagina 692)
2.4.2. rapporti tra il Sostituto Procuratore Generale di Potenza, dott Gaetano BONOMI e Dirigenti del Ministero della Giustizia, (dalla pagina 692 alla pagina 709)
2.4.3. vicenda relativa alla partecipazione del Sostituto Procuratore Generale di Potenza, dott. BONOMI Gaetano, al congresso dei Democratici di Sinistra svoltosi a Potenza il 10.06.2006; (dalla pagina 709 alla pagina 712)
2.4.4. rapporti tra il Sostituto Procuratore Generale di Potenza BONOMI e la d.ssa Luisa FASANO, Dirigente pro-tempore della Squadra Mobile presso la Questura di Potenza. (dalla pagina 712 alla pagina 754)
2.5 Esame della documentazione sequestrata al Procuratore Generale di Potenza, dott. Vincenzo TUFANO ed al Sottosegretario di Stato pro tempore, Arch. Filippo BUBBICO a seguito delle perquisizioni eseguite il 07.06.2007; (dalla pagina 754 alla pagina 769)
2.6 Vicenda relativa all'utilizzo improprio dell'utenza di servizio da parte della d.ssa Claudia DE LUCA, PM presso la Procura della Repubblica di Potenza; (dalla pagina 769 alla pagina 783)
2.7 Vicende che hanno visto coinvolto il Procuratore della Repubblica di Potenza, pro tempore, dott. Giuseppe GALANTE. (dalla pagina 784 alla pagina 827)
CAPITOLO III: indagini riguardanti il "Centro Ecologico Turistico integrato Marinagi" e condotte poste in essere da magistrati in servizio presso la Corte di Appello di Potenza
Par. 1 - 6. vicenda denominata "Marinagri" relativa alla realizzazione, anche con ingenti finanziamenti pubblici ammessi ed erogati dal C.I.P.E , del "Centro Turistico Ecologico Integrato Marinagri", attualmente sottoposto o sequestro preventivo a seguito del provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla S.V. in data 10.04.2008, eseguito da questa polizia giudiziaria in data 17.04.2008 e convalidato dal G.I.P., dott. Antonio RIZZUTI con provvedimento n.101/08 R.M.R. in data 29.04.2008. In tale vicenda risultano coinvolti VITALE Vincenzo, presidente della Marinagri S.p.a. e delle sue controllate, VITALE Marco progettista e direttore dei lavori per la Marinagri nonché figlio di Vitale Vincenzo e socio della Marinagri, il dott. CHIECO Giuseppe, Procuratore della Repubblica di Matera, la d.ssa MORELLI Paola, Sostituto Procuratore della Repubblica, la d.ssa GENOVESE Felicia, Procuratore Vicario pro tempore presso la Procura della Repubblica di Potenza, il Sen. BUBBICO Filippo, la d.ssa SPITZ Elisabetta, Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio di Roma, l'ex Colonnello) dei Carabinieri GENTILI Pietro, il dott. LOPATRIELLO Nicolino, Sindaco di Policoro, Felice VICECONTE, l'Ing. Giuseppe PEPE, il sig. Nicola MONTESANO, l'ing Massimo GOTI e diversi altri funzionari e dirigenti pubblici. (da pag.828 a pag.1179)
Par. 7. Ulteriori attività d'indagine esame della documentazione sequestrata in data 17.04 2008 (dalla pagina 1180 alla pagina 1243)
Le risultanze relative alle investigazioni condotte nell'ambito delle vicende sopra indicate,verranno di seguito riportate, suddivise così come sopra indicato, solo per facilità espositiva, essendo le stesse, per la maggior parte, interconnesse tanto che la loro lettura va ricondotta in un quadro d'insieme
CAPITOLO I: ...(il seguito alla prossima puntata)
venerdì 3 luglio 2009
Spezzatino giudiziario di Vincenzo Capomolla
Perché Napolitano chiama “polemiche” il racconto dei fatti?
lunedì 15 giugno 2009
Rimbocchiamoci le maniche, vanno via tutti. Fortunatamente!
domenica 14 giugno 2009
Don Abbondio e le “Toghe Lucane”
Dall'atto di chiusura delle indagini (proc. Toghe Lucane), riportiamo solo la parte iniziale del primo punto riassuntivo delle contestazioni mosse agli indagati (ricordiamo che l'atto è costituito da alcune decine di capi di contestazione). Non esiste, nella storia repubblicana, un altro caso giudiziario così articolato e preciso nel documentare il coinvolgimento organico e sistemico di un’intera “classe giudiziaria”. L’accezione “intera” che, come al solito, scandalizzerà più di qualcuno, è quanto mai opportuna. Infatti se per un verso è falso che tutti i magistrati siano direttamente o indirettamente coinvolti negli atti e nei rapporti finalizzati a commettere crimini, d’altro canto è pur vero che gli abusi si possono commettere perché gli “altri” tacciono. Lasciano che si commettano i reati e gli abusi sotto i loro (competenti) occhi e nulla fanno per evitarli. L’esempio “principe” di queste anime pavide è la recente vicenda dell’archiviazione di un procedimento penale a carico di molti notabili materani. L’operazione riesce anche perché il Procuratore Giuseppe Chieco trasforma l’informativa finale della Guardia di Finanza in un documento fantasma, ficcandolo in un procedimento penale diverso da quello per cui era stato chiesto e redatto. Ebbene, tutti gli altri magistrati che si sono occupati direttamente del caso, quelli che operano a Matera e ne sono venuti a conoscenza, quelli che sono direttamente stati informati dell’abuso, gli organi di polizia giudiziaria che operano e sono stati resi edotti formalmente della vicenda, tutti costoro fanno finta di nulla. Conoscono gravi reati commessi da Giuseppe Chieco e Annunziata Cazzetta (gà denunciati alle Procure competenti, a continuano a far finta di niente. Sì, dirà qualcuno, ma se uno il coraggio non ce l’ha, non può darselo. È vero, ma il personaggio di Don Abbondio, per questo motivo, è stato consegnato alla storia come l’emblema dei pavidi, degli accomodanti, dei servi, degli zerbini. Se è questa l’impronta che intendono lasciare della loro vita, facciano pure. Di nostro ci occuperemo di farlo sapere in giro. (di Filippo de Lubac)
a) in ordine al reato p. e p. dall'art. 416, commi 1 2 5, cod.pen. perché si associavano tra loro TUFANO quale Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, BONOMI quale Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, GENOVESE quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza e per un periodo anche quale Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di Potenza, nonché Procuratore della Repubblica FF, CANNIZZARO quale marito della GENOVESE e Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, CHIECO quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, GRANESE quale Presidente del Tribunale di Matera, BUCCICO quale Avvocato componente del Consiglio Superiore della Magistratura es successivamente quale Senatore della Repubblica, GENTILI quale Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Potenza, BARBIERI quale Capo della Direzione Generale Magistrati presso il Ministero della Giustizia, FASANO quale Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Potenza, LABRIOLA quale Avvocato Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, ed altri per cui non si procede in questa sede, al fine di commettere più delitti, ed in particolare quelli di corruzione e corruzione in atti giudiziari, come indicato nei capi che seguono, con le loro condotte, occultando anche i legami tra di loro e soprattutto tenendo segrete le finalità e gli scopi del sodalizio criminoso, svolgevano attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali (Ordine Giudiziario, Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in particolare attraverso attività di ostacolo, pressioni e delegittimazione di magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza e l'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, impegnati in indagini difficili e complesse che avevano ad oggetto in particolare, per reati gravi contro la pubblica amministrazione ed altro, settori dei cd colletti bianchi) e di amministrazioni pubbliche (attraverso la delegittimazione ed il tentativo di condizionamento della Polizia Giudiziaria delegata ad indagini preliminari delicate e complesse, in particolare nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Municipale ed all'Arma dei Carabinieri ed altresì attraverso il condizionamento di persone informate sui fatti), nonché attraverso il condizionamento di amministrazioni pubbliche (quali la Regione Basilicata, il Comune di Potenza e l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza). Tale sodalizio diveniva punto di riferimento di politici (anche di opposti schieramenti), amministratori pubblici, avvocati, imprenditori e faccendieri vari che avevano necessità di interventi illeciti per il condizionamento, in loro favore e di persone di cui erano referenti, dell'attività giudiziaria che si svolgeva presso gli uffici giudiziari di Potenza e Matera. Sodalizio che operava con distribuzione di ruoli ed avvalendosi in modo servente agli interessi associativi di mezzi e strutture pubbliche. I pubblici ufficiali, partecipanti al sodalizio, asservivano, pertanto, in modo stabile, la loro funzione ad interessi di privati, ricevendo utilità varie, quali incarichi in ruoli di vertice all'interno dell'Ordine Giudiziario, incarichi presso la Commissione Parlamentare Antimafia, la disponibilità diretta dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. la promessa di assunzione di parenti presso strutture pubbliche, interventi indebiti presso il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia, il consolidamento di posizioni di prestigio e di influenza dominante all'interno dei gruppi di potere, in primo luogo politici (con rilevanti componenti massoniche), operanti in Basilicata ed in Roma, condotte di favore da parte di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché divenendo interlocutori privilegiati di esponenti di primo piano della Camera Penale degli Avvocati di Potenza e Matera. Atti di ufficio di mercimonio che si concretizzavano, in particolare, con comportamenti contrari ai doveri di fedeltà (attraverso la violazione sistematica di norme giuridiche), di obbedienza (attraverso l'asservimento di funzioni pubbliche, anche di rilevanza costituzionale, per il perseguimento di interessi personali e di gruppo), di segretezza (attraverso la diffusione tra i sodali ed i beneficiari delle condotte illecite di notizie coperte da segretezza e riservatezza), di imparzialità (attraverso le coperture fornite ai sodali ed ai magistrati che non creavano "problemi" agli interessi dei centri di potere, anche occulti, protetti dal sodalizio, ed ostacolando l'attività giudiziaria compiuta da magistrati che esercitavano le funzioni in ossequio ai principi di uguaglianza alla legge ed all’obbligatorietà dell'azione penale), di onestà (piegando le loro funzioni. attraverso il mercimonio delle stesse, in favore di centri di potere extragiudiziari) e di vigilanza (offrendo coperture a magistrati e pubblici ufficiali collusi ed esercitando, in violazione di legge, asseriti poteri di vigilanza per contrastare magistrati e pubblici ufficiali che agivano per l'interesse pubblico in modo conforme a legge). Condotte illecite concretizzatesi non solo attraverso fatti di mercimonio dei doveri dell'ufficio per atti formali (provvedimenti giudiziari ed amministrativi), ma anche attraverso il sistematico e generalizzato favoritismo in violazione anche del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione ed asservimento dei beni pubblici protetti ad interessi privatistici di singoli e di gruppi. Ed in particolare, sodalizio che ha operato anche con le seguenti condotte:
TUFANO e BONOMI, avvinti da solidi legami anche di natura personale, collocati ai vertici degli uffici giudiziari requirenti di Potenza, esercitavano indebita attività d'interferenza nei confronti del Procuratore della Repubblica di Potenza Giuseppe GALANTE, dei Sostituti Procuratori della Repubblica Vincenzo MONTEMURRO ed Henry John WOODCOCK, dei Giudici per le indagini preliminari Alberto IANNUZZI e Rocco PAVESE, nonché garantivano illecita copertura, attraverso l'omissione della dovuta attività di vigilanza, ad appartenenti dei medesimo sodalizio, quale il Sostituto Procuratore della Repubblica della DDA di Potenza, nonché Procuratore della Repubblica Vicario, Felicia GENOVESE; condizionavano procedimenti penali in cui risultavano interessati Avvocati a loro “vicini”; condizionavano la polizia giudiziaria impegnata in indagini delicate e complesse soprattutto per reati contro la pubblica amministrazione ed anche al fine di dirigere le loro attività contro Magistrati della Procura della Repubblica di Potenza e di loro collaboratori;
GENOVESE e CANNIZZARO garantivano l'esito di procedimenti penali di loro interesse e delle persone di cui erano garanti (in particolare quelli nel settore della sanità, cd. processo PANIO in primo luogo) ed offrivano utilità varie attraverso il ruolo del dott. CANNIZZARO all'interno della più grande azienda ospedaliera della Basilicata; BUCCICO, in particolare quale Avvocato e Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, quale controprestazione di interventi giudiziari in suo favore e/o di persone a lui comunque riconducibili, garantiva il suo intervento presso pratiche (disciplinari, para disciplinari incarichi direttivi e semi direttivi ed altre ancora) innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura che riguardavano sodali ed altri magistrati (tra cui il TUFANO ed il CHIECO), nonché incarichi presso Organi Costituzionali ed il consolidamento di posizioni negli ambienti politici e professionali della Basilicata. Il BUCCICO garantiva, in particolare, interventi di favore presso il CSM nei confronti dei Presidente del Tribunale di Matera, Iside GRANESE, con riferimento ad un debito che questa aveva con la Banca Popolare del Materano, Istituto Bancario più volte patrocinato dallo stesso studio legale BUCCICO; prometteva e faceva avere, inoltre, al Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, Felicia GENOVESE, l'incarico di Consulente presso la Commissione Parlamentare Antimafia (quale controprestazione del suo asservimento agli interessi illeciti dello stesso BUCCICO); GRANESE, quale Presidente del Tribunale di Matera, al fine di assicurare l'impunità a CARUSO Attilio, Presidente della Banca Popolare del Materano, per alcuni fatti illeciti commessi nella gestione del Consorzio Anthill (in particolare la turbata libertà degli incanti durante la gara UMTS) e della ILM srI, compiva condotte finalizzate all'ottenimento dell'illegittimo fallimento del predetto Consorzio; la GRANESE risultava Giudice in diverse cause nella quali era convenuta la Banca Popolare del Materano nello stesso periodo in cui il Presidente del Tribunale aveva contratto un rapporto di mutuo, a condizioni di eccezionale favore, con il predetto Istituto Bancario; LABRIOLA, nel suo ruolo di Avvocato ed anche Presidente della Camera Penale di Matera, assumeva il ruolo (anche in virtù dei suoi legami di tipo massonico) di condizionamento di processi, unitamente al BUCCICO, nel distretto giudiziario di Potenza, in particolare nella vicenda relativa ai cd. brogli di Scanzano jonico; CHIECO, quale Procuratore della Repubblica di Matera, garantiva l'esito favorevole dì taluni procedimenti presso la Procura della Repubblica di Matera anche attraverso i legami con l'Avv. BUCCICO e l'Avv. LABRIOLA (con particolare riferimento ai fascicoli procedimentali in cui risultavano interessati Michele Francesco ZITO, Carlo GAUDIANO e l'Avv. Beatrice Maria GENCHI, ed in generale tutti quelli che riguardavano persone con le quali intratteneva rapporti di interesse o persone offese che potevano danneggiare persone a lui vicine);
GENTILI, quale alto Ufficiale dell'Arma responsabile dell'aliquota Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Potenza, unitamente alla FASANO dirigente della Squadra Mobile della Questura di Potenza, rappresentavano i punti di riferimento del sodalizio nell'ambito della polizia giudiziaria: in modo tale da dirigere attività di ostacolo nei confronti di altri appartenenti alla polizia giudiziaria che prestavano doverosamente il loro lavoro nel perseguimento della giustizia, carpire in modo indebito informazioni riservate, divulgare notizie coperte da segreto investigativo, condizionare avvocati e persone informate sui fatti; BARBIERI rappresentava uno dei punti di riferimento presso il Ministero della Giustizia al fine di indirizzare attività di accertamento ispettivo di tipo strumentale, nonché attività di indebita pressione e condizionamento, nei riguardi di magistrati impegnati in procedimenti delicati e complessi presso gli uffici giudiziari di Potenza, e di offrire, contestualmente, garanzie di “coperture” istituzionali ai magistrati del sodalizio e di quelli a loro a qualsiasi titolo collegati che pure a fronte di nefandezze varie non subivano accertamenti altrettanto pervasivi dagli organi istituzionali di vigilanza.
mercoledì 3 giugno 2009
Berlusconi ha esaurito il suo compito? Sibillina intervista a Marcello Dell'Utri
L'ombelico del mondo, secondo una cultura misteriosa e pittoresca, si troverebbe nell'oceano pacifico e più precisamente nell'Isola di Pasqua. Ma per noi lucani è sempre più evidente che non può essere molto lontano dai nostri "calanchi". Lo suggeriscono i giacimenti petroliferi più ricchi dell'Europa continentale, una ricchezza di acque minerali e per uso irrigazione senza pari nell'intero Mezzogiorno d'Italia, una concentrazione di Logge Massoniche di cui si avverte la presenza e (a volte) anche l'incombenza. Ma, più di tutto, la constatazione che tutti i fatti politici e giudiziari clamorosamente venuti in luce negli ultimi due anni passano per la Basilicata. Sarà un caso? Forse, ma bisogna anche cercare di rintracciare e inanellare tante coincidenze e qualche nome ricorrente; poi la probabilità che si tratti di eventi casuali si riduce quasi a zero: quasi! Alcuni giornali (pochi per la verità) avevano classificato i procedimenti avviati dal PM Luigi De Magistris in quel di Catanzaro come il più grande scandalo della storia repubblicana, se non proprio della storia d'Italia. Se si analizza quanto è accaduto ai procedimenti Why Not, Poseidone e Toghe Lucane e maggiormente se si considera quanto accaduto al “dottore” (così chiamavano De Magistris i suoi coadiutori più stretti) ed ai suoi consulenti e collaboratori (Genchi, Sagona, Zacheo) è tutto molto chiaro. Allora, viene da chiedersi, se non si tratti dello stesso scandalo di cui vaticinava il Presidente Berlusconi, quando prometteva rivelazioni sconvolgenti entro breve tempo. Ovviamente, tutti hanno dimenticato queste promesse e nessuno più interroga il buon Silvio nazionale. Per altro verso, invece, molti lo stanno mettendo alla gogna per le sue presunte frequentazioni private, cioè fuori protocollo (o quasi). Povero Silvio, lui sbraita contro i magistrati che vorrebbero attuare un golpe, spodestarlo dal piedistallo su cui l'hanno posto milioni di italiani. E come sarebbe possibile una simile azione, visto che una Legge dello Stato lo sottrae ad ogni Tribunale, Legge o Regolamento? Forse non è proprio così lineare, forse non sono gli oppositori a volerlo mettere da parte (non potrebbero). Qualcosa sembra intravedersi nell'intervista resa al Corriere della Sera da Marcello Dell'Utri. Dice il potente politico siciliano che nei “festoni a Villa Certosa, ci sono subito due o tre situazioni che, ogni volta, tolgono il fiato a chi partecipa per la prima volta”. E subito spiega: “c'è la gelateria. Tu vai lì e ti servono tutto il gelato che vuoi. Gratis. E sa qual è il gusto più buono? Il gelato del Presidente”. Ora, che gli ospiti del Cavaliere si debbano meravigliare (al punto da restare senza fiato) di poter sorbire del gelato e per giunta senza pagarlo, francamente, è assurdo. Nemmeno gli ospiti del più taccagno genovese, si meraviglierebbero di tanta generosità. Allora cosa intende Dell'Utri quando dice “gelato”? E quale sarebbe il “gelato del Presidente”? L'impressione è che Berlusconi abbia portato a termine il suo compito e adesso, totalmente prigioniero di consigli a cui non può dire di no, al massimo possa servire da parafulmine. Inutile persino attaccarlo, servirebbe a distrarre gli sguardi da quella ristretta cerchia di signori che hanno realizzato il progetto di Licio Gelli, senza mai apparire riconoscibili. Intanto, nell'ottobre 2008, il Governo Berlusconi ha dato il visto finale al piano di emergenza esterna per gli incidenti nucleari all'Itrec di Rotondella dove si custodiscono da quarant'anni le barre di combustibile nucleare provenienti da Elk River e diversi quintali di Uranio, Torio ed altri elementi radioattivi. Chi avrà modo di leggerlo (prossimamente su queste pagine), capirà perché l'elemento radioattivo più pericoloso è lo Stronzio e la Basilicata se non è l'ombelico del mondo ci sta molto vicino. (di Filippo de Lubac)
lunedì 13 aprile 2009
“Libertà vo cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta” (Dante Alighieri)
Filippo de Lubac
mercoledì 25 marzo 2009
sabato 7 marzo 2009
CSM, Presidente Napolitano, Min. Alfano, Procure di Catanzaro e Salerno: venite allo scoperto e parlate chiaro!
Nicola Piccenna
domenica 22 febbraio 2009
De Magistris, ultimo atto?
Di recente, proprio su queste colonne, ci eravamo misurati con un’ampia e spassionata lettura di questo speciale affaire di Stato. Che,tuttavia, non sembra interessare più di tanto quel che resta di un’opinione pubblica in tutt’altre faccende affaccendata, drammaticamente in bilico fra le opzioni del vegetare o del morire e perciò comprensibilmente distratta. Con la consolante esclusione di qualche celebre pensatoio, liberatorio e compassionevole, di molti patriottici bar dello sport o di fastose canzonette plebiscitarie.
In quell’occasione, si ricorderà, la ricostruzione analitica delle complessive dinamiche fattuali (e valoriali) aveva generato uno spazio per conseguenti conclusioni predittive – non solo previsive – degli sviluppi odierni. Sappiamo. Dalle pregresse risultanze investigative dell’AG di Salerno nei riguardi del De Magistris - avvalorate, il mese scorso, da un’ulteriore istanza di archiviazione di una notitia criminis a suo carico - che la sua attività a Catanzaro si era snodata nella rigorosa osservanza di leggi e regolamenti. A dispetto, prima, dell’arbitraria estromissione del magistrato dai suoi compiti d’istituto in Calabria e - pour cause - del successivo, e non meno arbitrario, trasloco in altra sede.
Sappiamo, inoltre, di un’Ag, quella di Salerno, incorsa nei fulmini dello Stato (di diritto. O di rovescio?) perché rea di avere profanato, con furia iconoclasta, l’acropoli repubblicana, i vertiginosi santuari di un potere senz’altra ambizione, se non quella di essere lasciato in pace. E in vita, con alimentazione laica e naturale, come si conviene, non bigotta e forzosa.
Sappiamo, infine, che l’improba fatica delle istituzioni di controllo e autogoverno avrebbe rischiato di risolversi in un nulla di fatto o, peggio, in un boomerang, se si fosse trascurato di applicare un congruo assioma di chiusura, corollario indispensabile per la quadratura del cerchio.
Tornare a De Magistris, imperativo categorico, se anche etico non rileva, per un ultimo delicatissimo adempimento: le rifiniture. Dopo la normalizzazione della Procura salernitana (nesso pentole/coperchi a parte) in merito ai procedimenti che lo costituiscono parte lesa, l’interessato dev’essere rimasto in trepida attesa di verità e giustizia. A dissuaderlo, del resto, altri avevano già provato, vanamente.
Prima, rispettabili settori del Parlamento della Repubblica nata dall’antifascismo e dalla Resistenza - lontani ricordi – e, dopo, l’unione nazionale dei penalisti - un pilastro della giurisdizione - disgraziatamente afflitta da peculiari forme di ipoacusia, dislessia e strabismo, se vogliamo dar credito alla Procura di Roma in riferimento al caso Di Pietro-Presidente della Repubblica.
Sennonché, in ordine a ogni eventuale devianza di De Magistris a Catanzaro, la competenza appartiene sempre a Salerno – che noia! Dove gli uffici sembrano… inagibili,a giudicare dai precisi esiti investigativi - confermati da organi giudicanti – fin qui maturati. Palla al centro dunque, è giocoforza, a Roma, sede disciplinare, la sola percorribile. Ed ecco il punto vero, senza impropri stupori: si tratta della normale esigenza di uniformità dello Stato al teorema di completezza, classicamente.
Occorre esercitare sul nostro un’energica (e sinergica) moral suasion, fargli perdere di vista e separarlo da ciò che non è essenziale, che è ormai superato. Come la inopinata attività pre-incriminatrice dell’Ag campana, ora in quarantena, dopo il tempestivo intervento risolutore delle istituzioni. Che non contempla la realtà – un dettaglio – ma il profilo e l’ombra della realtà, privi di tutti gli accenti della verità.
Un destino davvero singolare: né magistrato, né cittadino con diritto alla Giustizia. Come il PD: né governo, né opposizione. Quasi un contrappasso. Tant’è, il fine giustifica i mezzi: ameno leitmotiv nazional-popolare, bussola di quanti, senza aver mai letto un solo rigo di Machiavelli, ne praticano la grottesca parodia. Non sono i mezzi adeguati che finiscono per giustificare i fini, come, con ingenua superficialità ermeneutica, credeva – e raccomandava – F.De Sanctis.
Il governo della lingua e, soprattutto, della coscienza non rientra nel novero dei saperi privilegiati. Eppure,se la nostra rappresentanza nazionale non fosse tanto lenta e rissosa, quante criticità si potrebbero appianare con la castrazione, chimica o chirurgica, ad libitum! Anche verso certi magistrati, ostinatamente ribelli all’unica vera norma sovrana e non scritta del bel paese. Giunti a questo punto, tuttavia, l’ANM dovrebbe almeno sciogliere la suspence e decidersi: sono “pagine chiuse” o ancora aperte? I faraoni costruirono le piramidi per essere ricordati. Per la Storia. Le forze sane della nazione, nel consesso delle democrazie occidentali e in una gloriosa prospettiva storica, optarono per la lotta contro la tirannide nazifascista e l’eccidio degli uomini giusti. Non si accettano pentiti. Questa volta.
Prof.Giuseppe Panissidi - Università della Calabria
domenica 15 febbraio 2009
Le criticabili posizioni del COPASIR, di Rutelli e di molti altri
“Il principio di Peter” anche noto come “Teoria delle piramidi di Peter” è utile per capire o, quantomeno, per fornire una spiegazione scientifica del perché chi comanda – sia esso il tuo diretto superiore oppure il capo di un’azienda, sino al vertice di un Governo - sia spesso un incompetente. La cosa è tranquillizzante, infatti scoperta la causa si aprono le strade per debellare l’epidemia. Cosa quanto mai opportuna visto che, tanto sul lavoro che nella società, possiamo constatare quanto le cose vadano malissimo nonostante i migliori presupposti (a volte anche questi, i presupposti, non sono dei migliori. Ma questa è un’altra storia). Il Dr. Peter spiega come evitare di raggiungere il proprio livello di incompetenza e vivere serenamente, evitando la terribile sindrome di raggiungimento della posizione finale. Come dice Raymond Hull in una mirabile introduzione alla teoria di Peter: una volta che si sia conosciuto il principio di Peter non si può tornare in una condizione di beata ignoranza: “Non sarete più in grado di venerare i vostri superiori e opprimere i vostri sottoposti. Mai più!”. L’enunciazione del “teorema” di Peter è la seguente: “In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio livello di incompetenza”. Con due corollari: “1. Col tempo, ogni posizione tende a essere occupata da un membro che e’ incompetente a svolgere quel lavoro. 2. Il lavoro viene svolto da quei membri che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di incompetenza”. Con quest’ampia premessa diventa poi semplice seguire e capire quanto succede in Italia sin nel particolare quotidiano. Veniamo per esempio alla vicenda “Genchi-De Magistris”. Negli ultimi tempi siamo stati subissati di notizie, si noti che non uso il termine specifico “informazioni”, essendo queste ultime oggettive mentre le prime (le notizie) soggettive e quindi opinabili; notizie quindi che, nella citata vicenda possiamo riassumere brevemente: “Genchi aveva effettuato milioni d’intercettazioni”; “un cittadino italiano su dieci è stato intercettato da Genchi”; “fra i 5 ed i 7 milioni di Italiani intercettati dal super perito Gioacchino Genchi”. Ebbene, premesso che il Dr. Genchi non ha mai effettuato intercettazioni, mai, e che quindi si tratta solamente di tabulati telefonici (chi chiama chi; quanto tempo parlano, data della conversazione), oggi apprendiamo da fonte COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) che i tabulati acquisiti (legittimamente) dal Dr. Genchi sarebbero 1402 e le utenze telefoniche di cui sarebbero stati individuati gli intestatari 392.000. Anche questa non è un’informazione (per il principio di precauzione), viste le bufale precedenti. Adesso il numero degli italiani coinvolti nell’inchiesta affidata al Dr. Genchi sarebbe di uno ogni centocinquanta, così dice COPASIR. Ma, smontata la prima panzana, eccone subito arrivare un’altra. Il presidente del Copasir (On. Francesco Rutelli) afferma che sarebbe in pericolo nientemeno che lo Stato italiano. in quanto fra i tabulati acquisiti ve ne sarebbero alcuni che riguardano il capo (all’epoca) del Sismi (Servizio segreto militare), altri due agenti (che definire segreti sembra quantomeno anacronistico) e alcune utenze intestate alla Presidenza della Repubblica e ad alcuni ministeri. Rutelli afferma di non voler entrare nel merito, ma, aggiunge che la cosa è gravissima. Prendendo sempre per buone le notizie fornite dal noto esponente politico (di cui non è dato sapere quali competenze specifiche abbia maturato per studi o esperienza diretta) e dai suoi colleghi di commissione (di cui sono note le appartenenze massoniche piuttosto che i curricula scientifici e/o professionali) ci chiediamo come si possa ritenere gravissimo il fatto che un magistrato (ed il perito tecnico nominato da questi) faccia le indagini. Dove sia il “vulnus” se, analizzando i contatti tenuti da una persona indagata, si acquisiscono i tabulati dei numeri telefonici con cui vi sono telefonate. E cosa si voglia rimproverare a chi, dopo aver riscontrato i contatti, acquisisca le generalità degli intestatari di quei telefoni. Sarà pur importante verificare chi e quando intrattiene rapporti telefonici con un indagato? Del resto, come si potrebbero rispettare le guarentigie costituzionali senza conoscere i nomi degli intestatari e quindi verificarne l’appartenenza a categorie “protette”? Mentre, infine, per quanto attiene alla sicurezza dello Stato, sarebbe veramente preoccupante uno Stato in cui chi telefona ad un indagato, solo perché usa un’utenza intestata ad un Ministero oppure alla Presidenza della Repubblica, debba essere tenuto fuori da ogni accertamento che, giova ricordarlo a Rutelli ed a tutti noi, viene effettuato innanzitutto a tutela e nell’interesse della persona (sia che si trovi nello stato d’indagato sia che possa essere sospettato di connivenza, collusione o complicità con l’indagato). Ma questo molti non lo possono sapere, il perché lo lasciamo al Dr. Peter. Il problema dell’Italia, ad ogni buon conto, non è questo. Infatti da noi non si applica il “criterio della meritocrazia” per cui fu coniato il Principio di Peter. Nel nostro caso il livello di incompetenza è originario, cioè i posti nella piramide delle istituzionali pubbliche o fintamente privatizzate, vengono assegnati con criteri di appartenenza politica. Come orgogliosamente rivendicano tutti i leader politici quasi che fosse un loro diritto divino. Per cui già in partenza l’assegnazione dei livelli avviene prescindendo dalla competenza. In questo caso lo Stato non potrà funzionare o lo farà secondo livelli di inefficienza esponenziale. Dando origine a quella che potremmo definire una più realistica esposizione del principio di Peter: incompetenza più incompetenza uguale incompetenza. Qualcosa di paragonabile alle conseguenze sinteticamente paventate dal “Motto di Jones”: “Gli amici vanno e vengono, i nemici si accumulano”. Sono i nemici della libertà e della democrazia. Gl’incompetenti che, accumulandosi, hanno azzerato la credibilità delle istituzioni. La richiesta delle manette, che un noto incompetente avanza nelle ultime ore, disvela quanto lungimirante ed utile sia conoscere il Principio di Peter e magari applicarlo. Sarebbe proprio improponibile verificare quali competenze specifiche hanno presidenti, ministri, direttori generali, magistrati, professori, primari, bidelli e spazzini? E ricollocare ciascuno in un ruolo consono alle proprie capacità professionali e/o manuali? Quando alcune aziende private (negli States, ovviamente) sottoposero a questo genere di test i vertici aziendali, furono costrette a mandarne a casa il 90%. Ma in Italia sarebbero anche di più.
Filippo De Lubac
mercoledì 11 febbraio 2009
Scandaloso CSM: le motivazioni del Riesame di Salerno lo smentiscono clamorosamente
Filippo De Lubac
domenica 8 febbraio 2009
Della sentenza di trasferimento di Nuzzi, Verasani e Apicella: magistrati!
"Non facciam niente", rispose il dottore, scotendo il capo”. (v.236).
"Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle”. (vv.237-240).
Fra i personaggi minori, se non addirittura di scorcio, è possibile notare l'avvocato dell'iniquità e del vizio, chiamato dai popolani come il dottor Azzeccagarbugli, un nomignolo ben affibbiato che ci dimostra l'indole spregevole dell'individuo. È in effetti, una figura caratteristica, propria del suo tempo, quando la legalità era schiava della prepotenza e del delitto, dei nobili e dei signorotti. Le "gride" erano tante e tutte comminavano pene severissime, per qualsiasi infrazione. Alto, asciutto, pelato, col naso rosso ed una voglia di lampone sul viso, simbolo del suo ripugnante vizio del bere, indossa una toga che funge da veste da camera. Egli è un uomo servile, corrotto, ipocrita, "è la mente che serve di potere" a don Rodrigo e ai suoi bravi, l'uomo di legge, ossequioso coi potenti ed alimentatore dei loro soprusi e delitti, calpesta i suoi doveri di professionista per uccidere la giustizia e la verità, reclamate dalla legge e dalla coscienza umana. Azzeccagarbugli desta ilarità e riprovazione per il suo opportunismo tra le pareti ampie del suo grande studio. Il suo studio,infatti, è una cornice degna del decadimento fisico e morale del personaggio: è uno stanzone, su tre pareti del quale sono appesi i ritratti dei dodici Cesari, tutti rappresentanti del potere assoluto, considerato sacro e inviolabile nel '600; sulla quarta parete è appoggiato un grande scaffale di libri vecchi e polverosi; nel mezzo c’è una tavola gremita di carte alla rinfusa, con tre o quattro seggiole all'intorno, e da una parte un seggiolone a braccioli piuttosto malandato. Egli viene ritratto in particolar modo nel terzo capitolo, mentre discute con Renzo. Poiché ha capito che quest’ultimo, nel raccontargli la sua disavventura matrimoniale, è uno di quei bravacci avvezzi a minacciare i curati, l’ avvocato decaduto tenta di adoperarsi come può a difendere il nuovo cliente. Ma quando apprende la verità, cioè che il prepotente è don Rodrigo, il dottor Azzeccagarbugli s'infuria contro il povero Renzo, e, aggrottando le ciglia e gridando, lo mette alla porta immediatamente, dopo essersi simbolicamente lavato le mani, come un Pilato sicuro di protezione dall'alto. Nei pranzi e nelle feste di don Rodrigo,infatti, lui più florido del solito, brinda e gozzoviglia come un parassita senza scrupoli, caduto nella più ignobile bassezza morale, spesso petulante e ridicola. Quest'avvocato ha una sua psicologia di pavidità malvagia che, in un certo qual modo, si accosta ad un altro personaggio del romanzo: don Abbondio. Colpito dall'inesorabile male della peste muore e, dopo un breve elogio funebre di derisione e di scherno, si viene a conoscenza che è seppellito in una povera fossa comune, senza onori e privilegi. I nemici della giustizia e del popolo vengono puniti da Dio sempre in questo modo. (Stefano F.)
Il fatto si è che, se non fosse stato scritto un secolo fa, ci beccheremmo una querela per direttissima. Tanto sono confacenti a persone e fatti realmente esistenti, le vicende mirabilmente raccontate dal Manzoni e sagacemente commentate da Stefano B.
venerdì 6 febbraio 2009
SUMMUM IUS, SUMMA INIURIA
da Messagero.it del 4 febbraio 2009
E’ ampiamente noto come, da Aristotele a Cicerone, fino all’ambito moderno delle nostre culture e sensibilità, la rigorosa applicazione dei principi del diritto e della giustizia, spinta all’estremo, finisca per rovesciarsi nel suo diretto opposto. Che, non a caso, il sagace Terenzio definisce “malitia”, un lemma assai denso di significati, non solo tecnici. Questo storico assunto, intrinsecamente munito di uno spessore ideale e culturale profondo, può aiutarci a inquadrare correttamente i più recenti sviluppi dell’affaire De Magistris. “La scure del CSM” – secondo la truce metafora mediatica – colpendo energicamente i duellanti di Catanzaro e Salerno, ma soprattutto questi ultimi, ha saputo ristabilire l’ordine infranto della legalità, ossia, in concreto, le prerogative e la credibilità della giurisdizione. Infatti, nelle more della separazione dei pm dall’ordine giudiziario, si è cominciato a separarne qualcuno … dal suo ufficio. “Iniuria” affatto singolare, indubbiamente intrisa di “malitia”, ma del tutto sconnessa dall’estremo rigore giuridico di cui sopra. Ora, ci troviamo fuori dal terreno impervio e defatigante delle opinioni, più o meno fondate e polemiche e faziose. Tralasciamo, per carità di patria, le improvvide esternazioni speculative di un premier, che invoca la “certezza della pena” nella fase procedimentale delle indagini preliminari! Fulgido esempio di cultura della giurisdizione, non solo e non tanto, quanto di percezione e fedeltà allo Stato Costituzionale di diritto! Consideriamo, invece, una fonte meno sospetta e oltremodo istruttiva, quale è la presidenza dell’A.N.M., il sindacato che rappresenta i magistrati, non i pur rispettabili carrettieri. Ebbene, dopo la sospensione del procuratore di Salerno – ad opera di un C.S.M. finalmente unanime, in un paese notoriamente lacerato dai più potenti virus della belligeranza – il rappresentante di quell’associazione ha impartito alla nazione una solenne lezione di diritto e democrazia. E… giurisdizione, appunto. Una lezione memorabile e rivelatrice, anzitutto. Per quel magistrato-delegato-da-magistrati, con i provvedimenti del C.S.M., “la pagina è chiusa”. Il senso del discorso non potrebbe essere più chiaro e confortante. L’intervento dell’organo di autogoverno della magistratura non ha assunto iniziative emergenziali e cautelari, nell’ambito di un procedimento ancora tutto da svolgere e nel quadro delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico democratico. Non ha, insomma, scritto la pagina iniziale di un giudizio disciplinare, che (ritualmente) richiede una certa estensione temporale, a scopo preventivo e sul presupposto indefettibile della presunzione di non-colpevolezza. Au contraire, ha istituito una procedura nella quale l’indagine è processo, esito e anche sentenza. A questa “pagina chiusa”, poco meno di una confessione, patentemente ripugna ogni ulteriore commento, ritardati esclusi. Ed è la concreta riprova della segnalata e (largamente) condivisa necessità di un’immediata “certezza della pena”. E la nostra sarebbe una nazione disunita?
domenica 1 febbraio 2009
"Roma di travertino, vestita di cartone, saluta l'imbianchino, futuro suo padrone" - Trilussa
giovedì 29 gennaio 2009
Prove tecniche di regime
Citiamo l’agenzia ASCA perché ci sembra utile documentare il totale degrado istituzionale cui vengono piegate le funzioni parlamentari. I firmatari della comunicazione contestano persino i pronunciamenti collegiali (tre magistrati) del Tribunale del Riesame di Napoli. Secondo i parlamentari, i giudici avrebbero posto in essere “un tentativo d’intimidazione” per il contenuto ed il tempismo. Ormai è chiaro che la politica ha deciso di controllare la magistratura e, in attesa di adeguare la legislazione a questo nuovo stato delle cose, si esercita fornendoci un’anticipazione del regime che incombe. Un regime in cui i giudici vengono a loro volta giudicati dai politici che esprimono per la sentenza del Tribunale un giudizio politico e mediatico. Criticano persino la tempestività (“straordinario tempismo”) del deposito delle motivazioni. Così che il signor Alfredo Romeo, sospettato di intrattenere rapporti collusivi con diversi parlamentari di maggioranza ed opposizione, non avrebbe dovuto conoscere le motivazioni per cui i giudici del Tribunale del Riesame hanno deciso che debba restare in carcere. Perché? Perché nella sentenza si parla di un parlamentare, tale Francesco Rutelli, che potrebbe essere imbarazzato nello svolgere le sue alte funzioni di presidente del Copasir (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica). Ma, se Rutelli è imbarazzato a causa dell’inchiesta giudiziaria in cui emergono gravissime ipotesi di reato, non sarebbe il caso che si dimettesse dall’alta carica ricoperta, lasciando il posto ad un parlamentare estraneo a queste vicende e perciò più sereno? Anche perché, lor signori trascurano, Alfredo Romeo ha diritto di sapere perché resta in carcere e, ove lo ritenesse, proporre ricorso in cassazione per essere scarcerato. Ed ha diritto di saperlo il prima possibile, vista la scomoda situazione in cui versa, e non quando Rutelli sarà sereno e non avrà impegni istituzionali “imbarazzanti”, cosa che potrebbe accadere anche fra quattro o cinque anni. È inutile, gli ex (?) piduisti restano convinti che le istituzioni vadano controllate e non rispettate.
Franco Venerabile
martedì 27 gennaio 2009
Il re è nudo, e pure i suoi cortigiani lo sono
Filippo De Lubac

