Un documento incredibile, è stato inviato come commento al "post" in cui è pubblicato il decreto istitutivo della Loggia "Pitagora". Il documento è stato ritrovato nella cassaforte di un noto avvocato massone. Non abbiamo effettiva certezza che corrisponda ad una super "Fratellanza Giuridica" che, all'interno della Fratellanza Massonica, costituisca una sorta di club privilegiato dal potere preoccupante. Di converso, però, tutto lascia pensare che sia autentico ed allora sarebbero guai seri. Certo è che in entrambi i casi, le procure cui verrà inviato immediatamente non potranno evitare d'indagare ed accertare se esistano davvero i Tribunali Massonici che si ergono a gestori di un livello superiore di Giustizia rispetto ai "Tribunali Profani" che poi sarebbero quelli cui accedono i cittadini Italiani. Inquietante il pronunciamento del Tribunale Massonico: "...principio n. 1 Cap. IV degli Antichi Doveri” il massone anche se a conoscenza di un reato non può neanche minacciare di denunciare un fratello a quello che viene definito “Tribunale Profano”, ovvero l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena l'immediata espulsione dalla loggia."
A.G.D.G.A.D.U.
GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI
D’ITALIA
“GRANDE ORIENTE
D’ITALIA”
*
STATUTO DELLA “FRATELLANZA
GIURIDICA”
(Approvato a Roma, il 21
settembre 1968)
1
La Fratellanza Giuridica
è costituita da Fratelli attivi e quotalizzanti nelle rispettive
Logge della Comunione italiana, appartenenti alle seguenti categorie
professionali, e che ne facciano domanda: avvocati e procuratori
legali –cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori
commercialisti – magistrati – notai – ragionieri – ufficiali
giudiziari.
2
La Fratellanza Giuridica
ha come principali finalità:
a) Dare, quando
richiestane, pareri giuridici al Grande Oriente o ai vari Organi
massonici, attraverso la Gran Segreteria;
b) Promuovere lo studio
dei problemi interessanti i vari aspetti del diritto, internazionale
e nazionale, e quelli delle singole categorie iscritte alla
Fratellanza;
c) Consentire una più
fraterna collaborazione, nell’ambito di ciascuna categoria, per
l’esercizio dell’attività degli iscritti;
d) Indicare nominativi di
difensori d’ufficio, se richiestane dai Tribunali massonici;
e) Curare la raccolta
della giurisprudenza delle decisioni degli organi giudiziari
massonici, anche comparata con l’opera giudiziaria delle altre
Comunioni regolari;
f) Studiare ed
approfondire ogni altra questione attinente all’esercizio
professionale degli iscritti, nel rispetto delle leggi e delle
tradizioni massoniche.
3
La Fratellanza Giuridica
ha sede presso il suo Presidente effettivo.
Essa può essere sciolta
in qualunque momento, o per decisione del Gran Maestro, previo il
parere favorevole del Consiglio dell’Ordine, o per decisione
dell’Assemblea degli iscritti.
Le elezioni e le
decisioni dei vari Organi della Fratellanza Giuridica sono valide a
maggioranza semplice ed impegnano anche gli assenti e, per il caso di
scioglimento, con il voto favorevole di almeno due terzi degli
iscritti.
Le cariche non sono
rinunciabili ed impegnano gli eletti sino a quando non siano
accettate eventuali loro dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio
Direttivo.
4
Sono Organi della
Fratellanza Giuridica:
a) L’Assemblea degli
iscritti;
b) Il Consiglio
Direttivo;
c) L’Ufficio di
Presidenza;
d) Ufficio di Segreteria
e Tesoreria.
5
L’Assemblea degli
iscritti è convocata dall’Ufficio di presidenza almeno una volta
l’anno, entro il 31 marzo, o quando appaia opportuno, ovvero quando
gliene faccia richiesta la maggioranza semplice del Consiglio
Direttivo oppure almeno un quinto degli iscritti.
Alla Assemblea sono
demandate tutte le decisioni comunque riguardanti la Fratellanza
Giuridica, anche nelle materie di spettanza dei singoli Organi.
6
Il Consiglio Direttivo è
composto dai Delegati circoscrizionali, che durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
I Delegati
circoscrizionali vengono eletti, anche mediante schede inviate per
posta, dagli iscritti alla Fratellanza Giuiridica, nell’ambito
delle circoscrizioni regionali massoniche.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce per convocazione dell’Ufficio di Presidenza, almeno due
volte l’anno, ovvero quando ne faccia richiesta, allo stesso
Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei suoi membri.
7
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
8
Ciascun delegato
circoscrizionale deve promuovere riunioni di iscritti, iniziative e
attività varie, nell’ambito della propria circoscrizione, in
armonia con le leggi massoniche, con le finalità della Fratellanza
Giuridica, con le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
9
L’Ufficio di Presidenza
è composto:
a) Dal Gran Maestro;
b) Dal presidente
effettivo, che viene eletto dal Consiglio Direttivo;
c) Da un Vice-Presidente.
Al Presidente effettivo
(o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente)
spettano la rappresentanza, la direzione, le decisioni di ordinaria
amministrazione della Fratellanza Giuridica.
10
L’Ufficio di Segreteria
è composto:
a) Dal Gran Segretario;
b) Da un Segretario o da
un Vice-Segretario, nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali spetta
la tenuta degli schedari, dei verbali, della corrispondenza della
Fratellanza Giuridica. L’Ufficio di Segreteria effettua il
controllo annuale della regolare appartenenza alle Logge della
Comunione di tutti gli iscritti della Fratellanza.
Il Segretario o il
Vice-Segretario possono essere eletti anche al difuori del Consiglio
Direttivo, nel qualcaso vi partecipano senza diritto di voto.
11
Il Tesoriere è nominato
da Presidente effettivo, anche non fra i Delegati circoscrizionali,
nel qual caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Tesoriere cura
l’amministrazione, la contabilità, la riscossione delle quote e
degli eventuali contributi volontari, e quant’altro attiene alla
economia della Fratellanza Giuridica.
Il Tesoriere redige,
entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio consuntivo degli
incassi e delle spese, ed un bilancio preventivo per l’anno
successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
12
Per far fronte alle spese
di organizzazione e funzionamento della Fratellanza Giuridica, tutti
gli iscritti devono versare una quota annuale.
13
Entro il 31 maggio di
ciascun anno il Consiglio Direttivo:
a) Predispone ed approva
bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere da sottoporre
all’Assemblea;
b) Fissa l’ammontare
della quota annuale obbligatoria a carico degli iscritti;
c) Redige una relazione
morale sull’attività compiuta nell’anno precedente che, se
approvata dall’Assemblea, viene inviata alla Gran Maestranza;
d) Delibera la
destinazione delle somme pervenute per contributi volontari dai vari
iscritti.
14
Ogni notizia relativa
agli elenchi degli iscritti potrà essere chiesta e fornita dai
rispettivi Delegati circoscrizionali, a ciascuno dei quali tali
elenchi verranno consegnati, ovvero, in mancanza, dall’Ufficio di
Segreteria.
15
Il presente Statuto potrà
essere modificato con delibera di almeno un terzo degli iscritti, i
Assemblea.
16
È demandata al Consiglio
Direttivo la formulazione del regolamento di attuazione del presente
Statuto.
Note:
1. come rivela una
sentenza a sezioni unite del Tribunale massonico del 28/X/1978, per
il principio n. 1 Cap. IV degli Antichi Doveri” il massone anche se
a conoscenza di un reato non può neanche minacciare di denunciare un
fratello a quello che viene definito “Tribunale Profano”, ovvero
l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena
l'immediata espulsione dalla loggia.
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